Il decreto del Ministro Fornero, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce la possibilità per le mamme lavoratrici in periodo di congedo parentale di “rinunciare” a parte di esso, in favore di un contributo economico di 300 euro al mese(per un massimo di sei mesi). Il suddetto decreto, di natura sperimentale, rimarrà in vigore per il periodo 2013-2015. “La madre lavoratrice – si legge sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio – al termine del periodo di congedo di maternita’ e negli undici mesi successivi, ha la facolta’ di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati”.

Il provvedimento appare utile soprattutto per quelle famiglie che non hanno la possibilità di affidare in modo stabile il loro bambino ai parenti. Unitamente a questo, va preso in considerazione il fatto che un allontanamento prolungato dal lavoro (seppure per motivi del tutto giustificati), può causa interruzioni di carriera e almeno in via potenziale, tutta una serie di problematiche non trascurabili, sia per il lavoratore che per l’azienda. Il provvedimento infatti, intende semplificare la vita delle mamme lavoratrici, favorendo il loro rientro nel mondo del lavoro.

A erogare il contributo sarà l’Inps, attraverso lo strumento dei buoni lavoro. L’ente previdenziale avrà anche il compito di stilare una graduatoria, basandosi sui fondi disponibili. Diversamente, se la mamma lavoratrice deciderà di servirsi delle strutture pubbliche per l’infanzia, il pagamento verrà fatto direttamente alle suddette strutture, le quali avranno l’obbligo di presentare una documentazione che comprovi l’effettivo utilizzo del servizio da parte della destinataria del contributo. Per quanto riguarda le modalità di richiesta, “la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalita’ tecnico operative stabilite in tempo utile dall’I.N.P.S., indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all’art. 4 intende accedere e di quante mensilita’ intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilita’ di congedo parentale”.

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