L’emergenza Covid-19 (coronavirus) causa molte limitazioni negli spostamenti in Italia e all’estero. Fermo restando che la situazione è in continua evoluzione, e che quanto scriviamo è valido nel momento di aggiornamento di quest’articolo, ecco un riassunto per orientarsi. Invitando sempre a valutare in maniera consapevole la situazione e a mettere la propria salute prima di ogni altra necessità.
 
VIAGGI E SPOSTAMENTI IN ITALIA
Nessuna limitazione per i viaggi e gli spostamenti in Italia, visto che al momento tutte le regioni sono in zona bianca o gialla (Sicilia)
 

A partire dal 1 settembre 2021 (DL 6 agosto 2021, n. 111, art. 2), il Green Pass o certificato equivalente è necessario per imbarcarsi su:
– aerei;
– navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina);
– treni di tipo Intercity e Alta Velocità;
– autobus per il trasporto interregionale;
– autobus per servizi di noleggio con conducente.
Il Green Pass, per l’uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  
Per maggiori informazioni sul Green Pass: https://www.dgc.gov.it/web/

Qualora una regione tornasse in zona arancione o rossa queste le norme attualmente in vigore:

– È possibile spostarsi liberamente tra regioni in zona gialla; tra regioni in zona rossa o arancione (al momento nessuna regione è in zona rossa o arancione), oltre agli spostamenti normalmente consentiti per motivi di lavoro, salute o necessità, ci si potrà spostare con il “certificato verde”, che consiste nella certificazione del completamento del ciclo di vaccinazione nei sei mesi precedenti rilasciata dalla struttura sanitaria, della guarigione dal coronavirus nei sei mesi precedenti (fa fede il certificato di guarigione), o del risultato negativo di un test molecolare o antigenico, in questo caso valido 48 ore dall’esecuzione. Saranno considerati validi anche i certificati verdi rilasciati da altri stati membri dell’Unione Europea, mentre quelli di stati terzi saranno validi solo se la vaccinazione effettuata sia riconosciuta dallo stato italiano. Tali requisiti valgono anche per i minori, sono esclusi i bambini di età inferiore a due anni.
 

VIAGGI IN EUROPA – STATI UE E SCHENGEN 

Secondo il DPCM 2 marzo e successive ordinanze, almeno fino al 25 ottobre sono liberamente consentiti, in base alla normativa italiana, gli spostamenti per qualsiasi ragione VERSO i seguenti Stati (“lista A” e “lista C”), fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale:
– Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano (“lista A”)
– Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Far Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (incluse Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Riunione, Mayotte; esclusi altri territori al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (incluse isole Canarie e altri territori situati nel continente africano), Svezia, Ungheria; 
– Stati parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera;
– Andorra, Principato di Monaco.

Attenzione, però:
1. Per il rientro DA questi Stati, si veda successivamente il paragrafo “INGRESSI IN ITALIA”.

2. L’Italia permette di recarsi in questi Stati, ma è possibile che alcuni di questi Stati applichino forme di restrizione all’ingresso. Informazioni sempre aggiornate sono trovabili sul sito Viaggiare Sicuri, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it), che consigliamo caldamente di consultare prima di mettersi in viaggio, e sul sito reopen.europa.eu. Si può anche utilizzare il questionario messo a punto dal Ministero degli Affari Esteri. 
3. La Farnesina raccomanda: “Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi.  Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19”. 

In particolare (dati aggiornati al 10 settembre):

Andorra – Poiché tutti i viaggi per Andorra richiedono il transito attraverso la Francia o la Spagna, è necessario controllare i requisiti di ingresso per entrambi i Paesi. Coloro che si recano ad Andorra devono presentare un certificato che attesti alternativamente: la vaccinazione completa eseguita da almeno 14 giorni;la guarigione da COVID, da non più di 180 giorni;test PCR/molecolare con risultato negativo, eseguito entro 72 ore precedenti l’entrata nel Principato o test antigenico, sempre con risultato negativo, eseguito entro 48 ore prima dell’ingresso. Tale requisito non è obbligatorio per i cittadini di Spagna, Francia e Portogallo.
Austria – L’ingresso in Austria è sottoposto alle seguenti regole, ai fini del contenimento della pandemia di Covid 19. 1. Ingresso da Paesi considerati a basso rischio Covid. Per i viaggiatori in ingresso in Austria che nei 10 giorni precedenti abbiano soggiornato esclusivamente in Italia e in altri Paesi (si veda sito Viaggiare Sicuri per l’elenco) è richiesto: (a) certificato o test, in lingua inglese o tedesca, attestante la negatività al Covid 19. Il test (presentato direttamente o tramite certificato) deve essere stato effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel Paese, in caso di test molecolare, nelle 48 ore precedenti l’ingresso nel Paese, in caso di test antigenico. Se sprovvisti di tale test/ certificazione al momento dell’ingresso in Austria, il test molecolare o antigenico deve essere effettuato nelle 24 ore successive. Per coloro che arrivano in areo da Spagna e Cipro è valido il solo test molecolare PCR ed esso può essere effettuato nelle 24  ore successive l’ingresso nel Paese solo in casi eccezionali.  Per ulteriori dettagli, si rimanda a Viaggiare Sicuri; (b) oppure, certificato, sempre in lingua inglese o tedesca, attestante la guarigione da un’infezione Covid 19 contratta negli ultimi 6 mesi;. Per coloro che arrivano in aereo da Spagna e Cipro tale termine è ristretto a 90 giorni e occorre inoltre che il certificato attestante la guarigione sia stato emesso non prima di 14 giorni dall’insorgere dei sintomi o dalla diagnosi e non prima di 48 ore dalla scomparsa dei sintomi stessi, qualora presenti; (c) oppure, certificato, sempre in lingua inglese o tedesca, attestante l’avvenuta vaccinazione al Covid 19. A tal fine, vengono considerati validi i vaccini autorizzati dall’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) oppure elencati nell’Emergeny Use List dell’OMS). Il vaccino deve essere stato inoculato nei 9 mesi precedenti l’ingresso nel Occorre aver completato il ciclo vaccinale. Il calcolo dei 9 mesi decorre dalla somministrazione dell’ultima dose, se il vaccino prevede più somministrazioni. In caso di vaccino monodose, esso è valido a partire da 21 giorni dopo la somministrazione; in caso di più dosi, immediatamente dopo il completamento del ciclo vaccinale. È sufficiente una sola dose anche nel caso in cui si sia contratta una infezione da Covid 19 almeno 21 giorni prima l’ingresso nel Paese o in presenza di prova di anticorpi neutralizzanti prima della vaccinazione. Permane dunque (se non in possesso di certificazione attestante la vaccinazione o la guarigione dal Covid 19 nei termini sopra indicati) l’obbligo di essere in possesso di un test Covid negativo (effettuato nelle 72 ore precedenti se molecolare, nelle 48 ore precedenti se antigenico, 24 ore se fai-da-te) al momento dell’ingresso in Austria, o di effettuarlo nelle 24 ore successive. Il possesso di test o di certificato di guarigione o di vaccinazione nei termini sopra indicati esonera dalla quarantena, a condizione che si sia stati esclusivamente in Austria o un uno dei Paesi sopra elencati nei 10 giorni precedenti (altrimenti la quarantena va fatta). 
Inoltre, dal 9 giugno 2021, in provenienza dai Paesi sopra indicati, chi è in possesso di un test Covid negativo o di certificazione di vaccinazione o di guarigione dal Covid (nei termini ed alle condizioni sopra indicati per ciascuna delle tre ipotesi) e, inoltre, è stato esclusivamente in Austria o in uno dei Paesi sopra elencati nei 10 giorni precedenti l’ingresso in Austria non è più tenuto alla pre-registrazione on line. Chi non è in possesso di uno dei tre attestati di cui sopra (e dunque dovrà fare il test entro le 24 ore) è/o è stato in altri Paesi (diversi da quelli sopra elencati e dall’Austria) nei 10 giorni precedenti è invece ancora tenuto alla pre-registrazione on line, al sito, da effettuare nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel Paese. La conferma della registrazione viene generata automaticamente dal sistema e deve essere presentata, in formato cartaceo o digitale, su richiesta delle autorità in caso di controlli. In sintesi, le stesse condizioni che esonerano dalla quarantena esonerano adesso anche dalla pre-registrazione on line, ma devono essere possedute al momento dell’ingresso nel Paese. 
Per informazioni su ingresso da altri Paesi e sui pendolari si veda il sito Viaggiare Sicuri. Le liste di Paesi a rischio o con situazione COVID-19 “stabile” sono oggetto di periodici aggiornamenti da parte delle autorità locali, pertanto si raccomanda vivamente di verificare sempre anche il sito ufficiale del Ministero della Salute austriaco a questo link (in inglese a questo link) e la Gazzetta Ufficiale. Non è richiesta, lì dove previsto, la presentazione di un certificato medico per bambini fino ai 12 anni di età in provenienza dall’estero, se accompagnati (vale invece per essi l’obbligo di quarantena, ove previsto). Il transito attraverso l’Austria senza effettuare fermate intermedie/ assicurando l’immediata ripartenza è di norma consentito, senza obbligo di registrazione, di test o altra certificazione e di quarantena. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle sezioni “Situazione sanitaria” e “Mobilità” della scheda su Viaggiare Sicuri e al sito dell’Ambasciata d’Italia a Vienna.

Belgio –  OBBLIGHI GENERALI. Chiunque entri in Belgio dall’estero è tenuto, 48 ore prima dell’arrivo, a riempire un modulo on line (Passanger Locator Form -PLF), tranne nel caso di ingressi via auto per soggiorni in Belgio dall’area UE/Schengen (o a seguito di soggiorni in quegli stessi Paesi) di durata inferiore alle 48 ore. INGRESSI DA ZONE VERDI, ARANCIONI o ROSSE Non sono previsti obblighi di tampone o quarantena in arrivo da zone verdi o arancioni secondo la cartina a colori messa a punto dall’agenzia europea ECDC). I residenti ed i non residenti possono far liberamente ingresso da eventuali zone rosse in ambito UE/Schengen (per l’Italia al momento Basilicata, Calabria, Marche, Toscana, Sardegna e Sicilia, lo stesso vale per regioni che siano state rosse nei 14 giorni precedenti come la Campania, che lo è stata fino al 28 agosto, ed il Lazio, rosso fino al 4 settembre) o da alcuni Paesi terzi presentando un certificato digitale europeo attestante la vaccinazione completa (ciclo concluso da più di 2 settimane)  o l’avvenuta guarigione dal Covid negli ultimi 180 giorni. In alternativa, i non residenti potranno presentare un test PCR effettuato nelle ultime 72 ore mentre i residenti potranno effettuare il test all’arrivo (con quarantena fino al risultato); in entrambi i casi, un secondo test andrà effettuato il settimo giorno, senza obbligo di quarantena nel frattempo e con possibilità quindi di ripartire prima di tale scadenza. Condizioni più stringenti sono previste per chi abbia soggiornato o transitato in zone extra UE/Schengen a rischio con “varianti di preoccupazione”, con obbligo di quarantena e test obbligatori il primo ed il settimo giorno per i residenti e il divieto di ingresso per i non residenti (con limitate eccezioni, tra le quali il transito nella zona internazionale dell’aeroporto o il trasporto merci), anche se in possesso di certificato digitale europeo. Uno schema riassuntivo è disponibile sull’apposita pagina del pertinente sito istituzionale.                                                 
Pur in quarantena, chi svolge una funzione critica in un settore essenziale potrà recarsi al lavoro dietro certificazione del datore di lavoro e gli studenti universitari potranno recarsi a svolgere gli esami. Per tutte le informazioni di dettaglio si raccomanda di consultare le risposte alle domande frequenti sulla pagina di informazione ufficiale sul Coronavirus in Belgio: www.info-coronavirus.be/fr/faq/.
Bulgaria – Le modalità di ingresso in Bulgaria sono diverse a seconda del Paese di provenienza. INGRESSI DA ZONA VERDE E ROSSA Si veda il Sito Viaggiare Sicuri. INGRESSI DA ZONA ARANCIONE Per l’ingresso in Bulgaria dai Paesi ARANCIONI (al momento tutti i Paesi salvo quelli ROSSI e quelli VERDI, tra cui in particolare Italia, Spagna, Germania, Estonia, Croazia e San Marino) è necessario presentare uno dei seguenti certificati: 1. certificato di completamento del ciclo vaccinale e siano trascorsi almeno 14 giorni dalla somministrazione dell’ultima dose; 2. test positivo al COVID (PCR o antigienico) effettuato almeno 15 giorni prima dell’ingresso e massimo 180 giorni prima; 3. test PCR negativo al COVID effettuato massimo 72 ore prima dell’ingresso nel Paese; 4. test antigienico negativo al COVID effettuato massimo 48 ore prima dell’ingresso nel Paese. Fino al 5% dei viaggiatori in ingresso (selezionato casualmente) potrà poi essere sottoposto ad un test antigenico al momento dell’arrivo nel Paese. Non è ammesso l’ingresso in Bulgaria in provenienza dai Paesi ARANCIONI in assenza dei certificati di cui sopra .ECCEZIONI ALLE RESTRIZIONI IN INGRESSO Sono esenti dal rispetto dei requisiti di cui sopra e possono quindi fare liberamente il loro ingresso nel Paese senza alcuna restrizione i seguenti viaggiatori: a) autisti o assistenti di autobus operanti il traporto internazionale di passeggeri; b) autisti di camion che effettuano o concludono il trasporto internazionale di beni e merci nel territorio della Bulgaria; c) membri dell’equipaggio di imbarcazioni e i soggetti impegnati con la manutenzione delle imbarcazioni stesse, i quali, facendo ingresso nel territorio della Bulgaria adempiono ai loro doveri professionali; d) i membri dell’equipaggio degli aeromobili e i soggetti impegnati nelle operazioni di assistenza tecnica degli aeromobili; e) lavoratori frontalieri; f) studenti che vivono in Grecia, Turchia, Serbia, Repubblica di Macedonia del Nord e Romania e viaggiano quotidianamente, o almeno una volta alla settimana, in Bulgaria per motivi di studio, nonché gli studenti che vivono in Bulgaria e viaggiano quotidianamente, o almeno una volta alla settimana, in Grecia, Turchia, Serbia, Repubblica di Macedonia del Nord e Romania per motivi di studio; g) soggetti in transito attraverso il territorio della Repubblica di Bulgaria; h) bambini di età inferiore di 12 anni provenienti da Paesi in Zona Verde o Arancione; i) Soggetti in arrivo da Paesi con qui la Bulgaria ha un accordo di ingresso libero reciproco (al momento Romania).
Cipro – Aggiornamento 5/8. Nelle ultime due settimane si segnala una recrudescenza dei casi di positività a Cipro. Nel ricordare la necessità di seguire le indicazioni di sicurezza sanitaria in vigore nel Paese, si raccomanda l’osservanza della massima prudenza, l’uso della mascherina e il distanziamento anche all’aperto. Si ricorda che, in caso di confermata positività e/o diretto contatto con individui positivi al COVID19, le Autorità cipriote impongono un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario (quarantena) in strutture alberghiere dedicate. Eventuali spese connesse alla modifica dei voli di rientro sono a carico degli interessati. REGOLE PER L’INGRESSO A CIPRO A partire dal 1 marzo 2021 sono in vigore nuove regole per l’ingresso a Cipro, diverse a seconda del Paese di provenienza. I Paesi sono suddivisi in diverse categorie (Verde, Arancione, Rossa, Grigia) in base alla situazione epidemiologica rilevata dal Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC) e dal Ministero della Salute di Cipro. La situazione viene aggiornata settimanalmente. Le liste dei Paesi ed i relativi requisiti per l’ingresso a Cipro per ciascuna categoria sono consultabili su questo sitoDal 5 agosto 2021, l’Italia è inclusa nei paesi di categoria ARANCIONE. I passeggeri provenienti dall’Italia, non titolari di un EU Digital Covid Certificate (EUDCC) completo, possono fare ingresso a Cipro presentando certificazione con esito negativo di un tampone MOLECOLARE, eseguito fino a un massimo di 72 ore prima della partenza. Resta altresì obbligatoria la registrazione sul sito Cyprus Flight Pass, 48 ore prima della partenza.

– Cyprus Flight Pass. Tutti i viaggiatori in ingresso a Cipro devono sottoscrivere una dichiarazione giurata attestante il paese di provenienza e altre informazioni personali (Cyprus Flight Pass) da compilare online non prima di 24 ore prima del viaggio registrandosi sul portale. Una volta ricevuta l’autorizzazione per email, il Cyprus Flight Pass dovrà essere stampato ed esibito in aeroporto al momento della partenza per Cipro.
– Disposizioni in caso di avvenuta vaccinazione. A partire dal 10 maggio 2021, i passeggeri provenienti dai Paesi dell’UE, dello Spazio Economico Europeo (SEE) e da Paesi terzi (si veda Viaggiare Sicuri), che hanno completato il ciclo di vaccinazione con uno dei vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), o con Sputnik V o Sinopharm, ed in possesso della relativa certificazione, possono fare ingresso a Cipro senza restrizioni. Le persone che hanno ricevuto il vaccino monodose Janseen possono fare ingresso a Cipro dopo 14 giorni dalla somministrazione del vaccino. Va comunque compilato il Cyprus Flight Pass. Per tutti i dettagli, visitare il portale Cyprus Flight Pass. 
– Certificato Covid Digitale UE.A partire dal 1 luglio 2021, i passeggeri in possesso di un Certificato Covid Digitale UE (EUDCC) rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE), potranno fare ingresso a Cipro senza restrizioni. Le certificazioni cartacee saranno accettate per un periodo transitorio di sei settimane per i passeggeri provenienti da Stati che non sono ancora pronti a rilasciare i certificati digitali e che si avvarranno del periodo transitorio previsto. Va comunque compilato il Cyprus Flight Pass.
– ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto riguarda l’ingresso nella parte nord dell’isola, cosiddetta TRNC, dal 4 giugno è in vigore un sistema di categorizzazione dei paesi suddivisi per colori, aggiornato settimanalmente in base alla situazione epidemiologica. L’Italia è attualmente inserita nella categoria “arancione”. Pertanto, tutti i passeggeri provenienti dall’Italia che fanno ingresso nella parte nord dell’isola direttamente dall’estero devono presentare un certificato Covid-19 negativo effettuato non più di 72 prima e rimanere in quarantena per 7 giorni. Sono esenti dall’obbligo della quarantena i passeggeri in possesso di un certificato di vaccinazione che dimostri che sono trascorsi almeno 14 giorni dall’ultima dose del vaccino ricevuta. Il transito attraverso i varchi della cosiddetta Green Line è regolato da un sistema di categorizzazione in base all’andamento della situazione epidemiologica prevalente sull’isola. Dal 12 luglio si applica la categoria “rosso scuro” che prevede l’obbligo di presentare un test PCR o antigenico negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’attraversamento. Le persone vaccinate con vaccini riconosciuti dall’EMA, o con Sinovac, Sinopharm o Sputnik, potranno attraversare con un test PCR o antigenico negativo effettuato nei 7 giorni precedenti. Limitazioni possono essere applicate ai turisti/non residenti a seconda del Paese di provenienza/soggiorno (vedasi regole per l’ingresso nella parte nord dell’isola).
– Tutti gli aggiornamenti sulle misure anti Covid-19 in vigore a Cipro sono consultabili, oltre che sul sito internet dell’Ambasciata, presso il sito del Governo cipriota.
Croazia –  Con le misure in vigore fino al 15 settembre 2021, le Autorità croate hanno disposto le seguenti limitazioni relative all’ingresso in Croazia: I viaggiatori provenienti direttamente dagli stati membri dell’UE, indipendentemente dalla loro nazionalità, così come i cittadini dell’UE o dell’area Schenghen e le loro famiglie provenienti da paesi terzi, possono entrare in Croazia su presentazione del Certificato Digitale Covid UE in formato digitale o cartaceo.
Coloro i quali non siano in possesso di tale Certificato devono presentare, alternativamente, uno dei seguenti documenti:
– Test PCR negativo eseguito non oltre le 72 ore precedenti l’ingresso nel Paese;
–  test antigenico rapido negativo (con uno dei metodi approvati dalla Commissione europea) effettuato non oltre le 48 ore precedenti l’ingresso nel Paese;
– certificato di vaccinazione rilasciato non oltre i  270 giorni precedenti l’ingresso in Croazia che attesti di aver ricevuto le  due dosi di vaccino  (per  vaccini Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm);
– Certificato di vaccinazione rilasciato non oltre i 270 giorni precedenti l’ingresso in Croazia che attesti che sono trascorsi 14 giorni dal ricevimento della singola dose di vaccino (per il vaccino Janssen/Johnson&Johnson);
– certificato medico che confermi la guarigione dal Covid-19 e una singola iniezione entro 6 mesi dall’infezione, se questo vaccino è stato somministrato entro 270  giorni prima dell’ingresso in Croazia;
– certificato di ricevimento di una prima dose di vaccino Pfizer, Moderna o Gamaleya tra i 22 ed i  42 giorni prima dell’ingresso in Croazia;
– certificato di ricevimento di una prima dose di vaccino Astra Zeneca tra i 22 e gli 84 giorni prima dell’ingresso in Croazia;
– test positivo (PCR o test antigenico rapido) eseguito tra i  270 e gli 11 giorni prima dell’ingresso nel territorio o certificato medico che confermi la guarigione.
Qualora impossibilitati a presentare uno dei suddetti certificati, i viaggiatori devono effettuare un tampone all’arrivo in Croazia ed osservare un autoisolamento fino al ricevimento dell’esito negativo. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il tampone, è prevista la misura di autoisolamento di 10 giorni.
I bambini sotto i 12 anni accompagnati da un genitore/tutore sono esentati dal test o dall’autoisolamento se il genitore/tutore è in possesso di un certificato digitale Covid dell’UE o di un risultato negativo di un test PCR o antigene rapido, o di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione da Covid-19.
Per le eccezioni alle suddette disposizioni si rimanda al sito, in inglese,  Recommendations and instructions for crossing the state border (koronavirus.hr) e Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – English (gov.hr). L’appartenenza a una delle categorie che beneficiano delle eccezioni può essere verificata anche al valico di frontiera. Queste condizioni non si applicano ai viaggiatori in transito, se la durata del loro soggiorno in Croazia è inferiore alle 12 ore ed è attestata da un documento appropriato (per esempio: prenotazione di un alloggio in un paese vicino). Per l’attraversamento del corridoio di Neum in Bosnia-Erzegovina (23 km di passaggio da o per Dubrovnik su strada), non è richiesto alcun test o prova di vaccinazione e non vengono prese misure di isolamento per i viaggiatori che transitano in meno di un’ora.
Modalità di ingresso per chi viene da Paesi extra UE e altre informazioni sul sito Viaggiare Sicuri. Viene raccomandato a tutte le persone che possono entrare in Croazia di registrarsi prima del loro ingresso  attraverso l’applicazione Enter Croatia

Danimarca –  La Danimarca adotta una classificazione a colori dei vari Paesi/regioni del mondo, in base al livello di rischio epidemiologico (Paesi/regioni verdi, gialli, arancioni e rossi). A seconda della provenienza, sono previste misure differenti per l’ingresso. Se si sta pianificando un viaggio in Danimarca, si raccomanda di controllare le ultime regole di viaggio prima di partire. L’Italia, dal 14 agosto 2021, si trova nella fascia gialla, ad eccezione delle zone verdi: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Province di Bolzano e Trento, Friuli Venezia Giulia. La fascia di rischio viene modificata settimanalmente ed è consultabile QUI, per cui si prega di verificare la categoria prima della partenza). Per poter entrare in Danimarca, tramite viaggio aereo, è richiesta la certificazione (digitale Covid-19) che attesti, alternativamente: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo (con vaccino approvato dall’Agenzia Europea per I Medicinali (EMA), valevole dal 14° giorno successivo all’ultima somministrazione al 240° giorno (8 mesi);avvenuta guarigione da COVID-19 dimostrabile con un test PCR positivo valido dal 14° giorno successivo all’emissione al 180° giorno (6 mesi);effettuazione, nelle 48 ore antecedenti  all’ingresso in Danimarca, di test antigenico rapido o molecolare (validità 72 ore)  con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Le autorità preposte ai controlli accettano i suddetti certificati solamente nelle seguenti lingue: scandinave, italiano, tedesco, inglese, francese e spagnolo. Gli stranieri, di età superiore ai 15 anni,  non vaccinati o che non abbiano contratto il Covid-19, abitualmente residenti nei paesi verdi e gialli possono comunque entrare in Danimarca, indipendentemente dallo scopo del loro ingresso, qualora presentino l’esito negativo   di un test COVID-19, effettuato 72 ore prima dell’ingresso in caso di test PCR e 48 ore prima dell’entrata nel paese in caso di test antigenico. In caso di ingresso in Danimarca attraverso un confine marittimo o terrestre, è necessario sottoporsi a un test rapido o un test PCR entro e non oltre 24 ore dopo il tuo l’ingresso.

La taskforce nazionale COVID-19 ha deciso di cambiare lo stato delle 3 regioni in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord) e di tutti e 21 i Paesi denominati “zone rosse”. Dal 14 agosto queste zone diventeranno “zone arancioni”. Sebbene molti paesi cambino dal rosso all’arancione, questi paesi continueranno ad essere soggetti a restrizioni di viaggio più severe e il Ministero degli Affari Esteri danese sconsiglia viaggi non necessari in questi paesi. Inoltre, dal 26 giugno 2021, per i viaggiatori provenienti da Paesi/regioni in fascia verde che viaggiano con un test negativo, NON è richiesta l’effettuazione di un ulteriore test antigenico rapido, a titolo gratuito, nel primo aeroporto di arrivo in Danimarca. Il test all’arrivo è invece richiesto per i viaggiatori provenienti da zone gialle. I bambini di età inferiore ai 15 anni, così come i passeggeri che volano in Danimarca dalla Groenlandia e dalle Isole Færøer, sono esentati dall’obbligo di test.
ATTENZIONE: Le suddette regole valgono per le provenienze dirette da regioni/Paesi in fascia verde. In caso si effettuino scali in zone arancioni/rosse durante il viaggio, si prega di consultare le normative valevoli per il Paese di transito nei siti danesi suindicati. Ulteriori informazioni ed eccezioni si trovano sul sito. Inotre è a disposizione una hotline delle Autorità danesi di frontiera al +45 7020 6044 disponibile nei giorni lavorativi dal lunedì al mercoledì dalle 8:00 alle 16:00 (il giovedì fino alle ore 15:00 ed il venerdi fino alle ore 14:00). Altre info su sito Viaggiare Sicuri.
Estonia – Dal 19 luglio 2021, le autorità estoni hanno introdotto nuovi citeri per la classificazione delle aree a rischio Covid e per l’ingresso nel Paese. Viaggiatori UE, Paesi associati Schengen, Spazio economico europeo, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano. Sono individuate tre categorie di rischio: 1) tasso di incidenza del contagio nel Paese di partenza e/o transito non superiore a 75 casi su 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, nessuna restrizione; 2) tasso di incidenza del contagio nel Paese di partenza e/o transito compreso tra 75 e 200 su 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, nessuna restrizione se il viaggiatore è in possesso del Certificato digitale UE Covid/ Certificato verde Covid conforme ai requisiti nazionali. In assenza del Certificato, il viaggiatore ha l’obbligo di quarantena di 10 giorni o in alternativa di sottoporsi ad un test Covid con esito negativo; 3) tasso di incidenza del contagio nel Paese di partenza e/o transito superiore a 200 su 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, nessuna restrizione se il viaggiatore è in possesso del Certificato digitale UE Covid/ Certificato verde Covid. In assenza del Certificato, il viaggiatore ha l’obbligo di quarantena di 10 giorni o in alternativa di sottoporsi alla procedura del doppio test. Un elenco dei paesi a rischio è pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri estone ogni venerdì ed entra in vigore il lunedì della settimana successiva. Per saperne di più.

Requisiti per minori non vaccinati Per il minore non vaccinato proveniente da un Paese UE/Schengen, SEE, GB e Irlanda del Nord, Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano con tasso di infezione superiore a 75 su 100.000 abitanti non sussiste l’obbligo di isolamento se è al seguito di un adulto in possesso del Certificato digitale UE Covid/Certificato verde Covid ovvero è risultato negativo al test Covid prima dell’arrivo (con test Covid molecolare PCR fino a 72 ore / test antigenico rapido RDT fino a 48 ore) o immediatamente all’arrivo in Estonia.  Il minore di età inferiore a 12 anni è esentato dall’autoisolamento e dal test. Le eccezioni non si applicano ai gruppi di minori di anni 12 che viaggiano insieme.
Viaggiatori extra UE. Si veda sito Viaggiare Sicuri. Procedura del doppio test I viaggiatori non in possesso del Certificato digitale UE Covid/ Certificato verde Covid che, provenendo da un’area con tasso di incidenza superiore a 200 casi su 100.000 abitanti o da Paesi extra UE non inclusi nell’allegato 1 della Raccomandazione Consiglio dell’Unione Europea, non vogliano rimanere in autoisolamento per dieci giorni dopo l’arrivo in Estonia,  devono eseguire un primo test molecolare PCR nelle 72 ore prima dell’arrivo nel Paese con esito negativo. Durante il soggiorno in Estonia è possibile effettuare un secondo test, non prima del sesto giorno successivo al primo test effettuato all’estero. Il viaggiatore è libero dall’obbligo di isolamento di 10 giorni se i risultati di entrambi i test sono negativi. A coloro che non hanno avuto modo di effettuare il test nelle 72 ore che precedono l’arrivo nel Paese, viene concessa la possibilità di fare il primo test in Estonia, immediatamente all’arrivo. A tal fine sono stati attivati dei “punti di esecuzione primo test” presso l’area arrivi dell’Aeroporto di Tallinn e, per coloro che arrivano in nave, presso le aree pedonali dei terminal A e D del porto di Tallinn. L’accesso alle postazioni test avviene secondo l’ordine di arrivo. Le postazioni sono aperte fino all’arrivo dell’ultimo aereo/ultima nave del giorno. Per coloro che arrivano in Estonia via terra e, in alternativa, per tutti coloro che decidessero di non sottoporsi al test presso i suddetti due scali, è possibile nella capitale Tallinn e nelle principali città del Paese. Per informazioni sui test. Anche nel caso del viaggiatore che effettua il primo test nel Paese di partenza ed il secondo in Estonia, l’isolamento termina se entrambi i test sono negativi.
Sono previsti casi di deroga all’isolamento, solo qualora il risultato del “primo” test risulti negativo (la deroga riguarda lo svolgimento di attività “imprescindibili” quali attività lavorative, acquisto di prodotti alimentari e medicinali, visite mediche). Esenzione dalle restrizioni E’ consentita l’esenzione dall’obbligo dell’isolamento e/o del doppio test per i viaggiatori asintomatici in possesso del Certificato digitale UE Covid / Certificato verde Covid conforme ai requisiti nazionali; per i cittadini estoni e loro familiari e per i residenti; per i minori di anni 12 al seguito dei propri genitori o di accompagnatori autorizzati in possesso del Cerificato vaccinale; per i dipendenti di una missione diplomatica o consolare di un paese straniero in servizio in Estonia o della Repubblica di Estonia all’estero e loro familiari; per i funzionari esteri nell’ambito della cooperazione militare internazionale; per i membri di delegazioni straniere che giungono nella Repubblica di Estonia per l’esercizio di funzioni su invito di un’autorità statale o locale; per coloro che arrivano in Estonia allo scopo di fornire servizi sanitari o altri servizi necessari per rispondere a un’emergenza; direttamente coinvolti nel trasporto internazionale di merci e passeggeri, compresi i membri dell’equipaggio di aerei e navi, e che eseguono lavori di riparazione e/o manutenzione su tali mezzi di trasporto; forniscono servizi di trasporto passeggeri e servono gruppi di viaggio (guide, traduttori ecc.); per garantire la continuità di un servizio vitale; utilizzano il territorio della Repubblica di Estonia per il transito immediato. Per una lista completa delle esenzioni visitare il sitoEsenzione dall’isolamento per visite fino a 24 ore Dal 1 luglio 2021, è consentito ai viaggiatori provenienti da Paesi a rischio, sia UE che extra UE, non in possesso di Certificato digitale UE Covid/ Certificato verde Covid di entrare in Estonia per un massimo di 24 ore senza obbligo di quarantena a condizione che abbiano eseguito, con esito negativo, un test molecolare (PCR) o un test antigenico rapido (RDT) rispettivamente fino a 72 ore e 24 ore prima dell’arrivo nel Paese. I bambini di età inferiore ai 12 anni sono esentati dall’obbligo del test Covid. Passeggeri in transito aeroportuale I passeggeri in transito nell’area UE ed internazionale sono esentati dalle restrizioni temporanee di viaggio. Questionario per ingresso nel Paese Chiunque faccia ingresso in Estonia, per una qualsiasi durata di tempo, da Stati o territori esteri, a bordo di qualunque mezzo di trasporto, dovrà compilare un apposito questionario. Al fine di accelerare le procedure di ingresso dai valichi di frontiera, la compilazione potrà avvenire on-line entro tre giorni dalla data di ingresso. Il questionario on-line è disponibile al seguente indirizzo. Sono esentati i possessori di Certificato digitale UE Covid/Certificato verde Covid. Per le ultime informazioni ufficiali sul coronavirus in Estonia, si invita a visitare il sito del Governo estone.

Finlandia – I controlli sanitari alla frontiera sono sospesi fino al 25 luglio 2021 per i seguenti Paesi UE/Schengen: Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Islanda, Italia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Svizzera, Bulgaria, Romania, San Marino e Vaticano, nonché per i  viaggi su imbarcazioni da diporto tra Paesi Schengen. Sono altresì rimossi i controlli sanitari per gli ingressi di viaggiatori provenienti da altri Paesi e ivi residenti (con solo volo diretto); si veda il sito Viaggiare Sicuri per altre informazioni. Ai viaggiatori provenienti dai restanti Paesi UE/Schengen è consentito l’ingresso in Finlandia solo per comprovati motivi di studio, lavoro o per visita ai familiari residenti. A partire da lunedì 26 luglio 2021 sarà consentito l’ingresso in Finlandia, a prescindere dalla motivazione del viaggio, a tutti i viaggiatori che saranno in grado di esibire una certificazione che attesti il completamento dell´intero ciclo vaccinale non meno di 14 giorni prima dell´ingresso nel Paese. Per i viaggiatori provenienti dai Paesi UE/Schengen e ivi residenti, sarà in ogni caso consentito l’ingresso anche ai viaggiatori in possesso di un certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti all´ingresso nel Paese. Al contempo, dal 26 luglio, per i viaggiatori provenienti dai Paesi UE/Schengen che non fossero in possesso di uno dei certificati sopra indicati, sarà consentito l’ingresso, a prescindere dalla motivazione del viaggio, previa presentazione di un test negativo effettuato non più di 72 ore prima dell´ingresso in Finlandia. Tali viaggiatori saranno però tenuti a effettuare un secondo test dopo 3-5 giorni (72-120 ore) dall’arrivo nel Paese. Nel caso in cui il viaggiatore avesse ricevuto solo la prima dose di vaccino, dovrà sottoporsi a un test dopo 3-5 giorni (72-120 ore) dall’arrivo nel Paese. Per maggiori informazioni, comprese le esenzioni, la classificazione dei Paesi e le diverse disposizioni applicate all’ingresso in Finlandia, si rimanda a questo sito. Si ricorda che le Autorità finlandesi considerano viaggiatori provenienti dai Paesi “a rischio” anche coloro che vi transitano per mero scalo aeroportuale, oltre che sulla base di nazionalità e luogo di residenza del passeggero. Maggiori informazioni qui. Per informazioni sulle modalità di ingresso, si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia ad Helsinki. Le Autorità sanitarie finlandesi hanno inoltre attivato un servizio online (Finentry), dove si possono trovare informazioni utili sull’evoluzione dell’epidemia nel Paese, sulle misure restrittive ad essa associate, oltre ad un questionario online per verificare le condizioni di ingresso nel Paese.  Eventuali dubbi possono essere preventivamente chiariti consultando la Polizia di Frontiera al numero +358 (0)50 597 2255, operativo dalle 8.00 alle 18.00. Gli attraversamenti lungo il confine orientale con la Federazione Russa sono chiusi.

Francia – MISURE SUL TERRITORIO FRANCESE In Francia su tutto il territorio nazionale non è più in vigore il lockdown, né (da domenica 20/06/2021) il coprifuoco. È stato altresì abolito l’obbligo di portare le mascherine all’esterno, nella maggior parte del territorio nazionale, salvo il caso di raduni e assembramenti. Reintroduzioni dell’obbligo di mascherina all’esterno possono verificarsi in luoghi turistici o particolarmente frequentati. Dal 21 luglio 2021 è obbligatorio esibire il certificato Covid  o pass sanitario (“pass sanitaire”), per accedere a luoghi di svago e di cultura (ivi inclusi musei, cinema, teatri e sale di spettacolo). A partire da lunedì 9 agosto 2021 è stata estesa l’obbligatorietà del pass sanitario a bar, caffè e ristoranti, ivi compresi gli spazi all’esterno dei locali. A partire da tale data il pass sanitario viene ugualmente richiesto al momento di imbarcarsi su aerei, treni e autobus a lunga percorrenza, nonché per accedere a studi medici e centri commerciali di grandi estensioni (in quest’ultimo caso sulla base di una soglia che verrà stabilita per effetto di un decreto e in funzione della gravità della diffusione del contagio a livello locale). Confermata la necessità di esibire il pass sanitario anche per accedere ai luoghi di cura e negli ospedali, a condizione che ciò non rappresenti un ostacolo alle cure. L’obbligo di esibizione del pass sanitario, applicabile a partire dai 18 anni compiuti, sarà estesa anche ai minori con più di 12 anni, a partire dal 30 settembre 2021. Il certificato Covid rilasciato dagli altri Paesi dell’Unione Europea è riconosciuto anche in Francia, dal 1 luglio 2021. Cliccare qui per maggiori informazioni e per un elenco aggiornato dei casi in cui sia prevista l’obbligatorietà del pass sanitario. INGRESSI IN FRANCIA DALL’ESTERO Le autorità francesi hanno classificato i paesi del mondo in tre categorie: verdi, arancioni e rossi; la pagina del Ministero dell’Interno mostra i paesi classificati in ciascuna categoria.  Per i viaggiatori provenienti dai Paesi “Verdi” (Italia compresa) l’ingresso in Francia può avvenire nei seguenti casi. Ove vaccinati, occorre presentare una certificazione di avvenuta conclusione del ciclo vaccinale, che si intende concluso 7 giorni dopo la seconda dose dei vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca oppure 4 settimane dopo la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson oppure 7 giorni dopo la prima dose di vaccino approvato dall’EMA per le persone guarite da  una precedente infezione da COVID 19. Ove non vaccinati o con ciclo non completato, occorre presentare una certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19 di almeno 12 giorni e non più di 6 mesi oppure l’esito negativo di un test PCR o antigenico effettuato meno di 72 ore prima della partenza (imbarco nel caso di un vettore, oppure passaggio della frontiera terrestre). L’obbligo di test non si applica ai minori di anni 12. Attenzione: le persone non vaccinate che entrano in Francia da Cipro, Spagna, Grecia, Malta Portogallo e Paesi Bassi, dovranno esibire un test PCR o antigenico con esito negativo effettuato non oltre le 24 ore prima (quindi non 72) dalla partenza per la Francia. Per maggiori informazioni cliccare qui. Chiunque entri in territorio francese, a prescindere dall’avvenuto completamento del ciclo vaccinale e anche se minore, deve inoltre compilare la dichiarazione di assenza di sintomi scaricabile alla pagina del Ministero dell’Interno francese (è disponibile anche in inglese da un link nella stessa pagina).
Germania – A partire da domenica 1 agosto, chiunque entri in Germania indipendentemente dal Paese di provenienza e dal mezzo di trasporto utilizzato, deve disporre, PRIMA dell’ingresso o dell’imbarco, di una documentazione che dimostri di essere vaccinato, guarito o di esser risultato negativo ad un tampone antigenico o molecolare (salvo limitatissime eccezioni previste dalla normativa). Tale obbligo non vale per i bambini sotto i 12  anni. Per la normativa tedesca, si considerano “vaccinate” le persone che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (se hanno già contratto il Covid, basta la prima dose) e “guarite” quelle asintomatiche e risultate positive ad un tampone non meno di 28 giorni e non più di 6 mesi prima. Per le persone non vaccinate e non guarite, il tampone può essere antigenico (rapido) o molecolare (PCR) e deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Germania (nel caso dell’antigenico) o nelle 72 ore precedenti (nel caso del molecolare PCR). La documentazione sulla vaccinazione, la guarigione o l’esito del tampone può essere scritta in italiano (oltre che in tedesco, inglese, francese e spagnolo). Esistono inoltre altri obblighi (tra cui obbligo di registrazione online e, in diveri casi, di quarantena) per chi abbia soggiornato nei 10 giorni precedenti l’ingresso in Germania in una delle aree considerate “a rischio” (“ad alto rischio” o ” a rischio varianti”), elencate sul sito dell’RKI. Per tutte le informazioni sugli obblighi sanitari che si applicano a chi si sia recato in Paesi considerati a rischio, si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia a Berlino. Attenzione: l’ingresso in Germania è normalmente vietato per chi sia stato nelle “aree a rischio varianti” (tranne in pochi casi eccezionali, tra cui il transito). Per ulteriori informazioni sulle procedure si raccomanda di consultare l’approfondimento di Viaggiare Sicuri e di seguire con attenzione le indicazioni alla seguente pagina del Sito Internet del Ministero della Salute italiano.
Grecia – Al fine di facilitare l’utenza nelle valutazioni in vista di possibili viaggi in Grecia, si raccomanda di consultare attentamente la mappa, disponibile in inglese, predisposta dalle Autorità greche, che riporta sia la diffusione del contagio in ciascun’area del Paese, isole comprese, sia le misure restrittive attualmente in vigore. Esistono quattro livelli d’allerta, ciascuno dei quali associato a un colore: al massimo livello d’allerta (in rosso) corrispondono, a oggi, alcune misure restrittive quali il coprifuoco da mezzanotte alle 6 del mattino, la sospensione alcune attività culturali, il divieto di musica nei locali, etc. In generale, non è obbligatorio l’uso della mascherina negli spazi all’aperto, salvo in caso di assembramenti. Rimane in vigore l’obbligo di mascherina al chiuso. Le Autorità elleniche hanno annunciato che a partire da venerdì 16 luglio 2021 i clienti di ristoranti, bar, caffè  e di tutti i luoghi di intrattenimento al chiuso (cinema, teatri, etc.) dovranno dimostrare (ad esempio tramite esibizione del Certificato Digitale Covid-UE, di certificato vaccinale o esito negativo di tampone molecolare o antigenico) di essere stati vaccinati o di essere risultati negativi negli ultimi tre giorni (in caso di test PCR) o negli ultimi due giorni (in caso di testo antigenico). Solo ai minorenni sarà consentito l’accesso sulla base del risultato negativo attestato a seguito di self-test.

Per gli esercizi di ristorazione/bar all’aperto non è invece richiesta la prova della vaccinazione o un test molecolare o antigenico.
Collegamenti internazionali Indipendentemente dalla nazionalità e dalle modalità d’ingresso in Grecia (volo internazionale, traghetti, valichi via terra, etc.) tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno già compiuto 12 anni) devono:
1. Compilare – al più tardi il giorno prima dell’arrivo in Grecia – un modulo online su questo sito (non accessibile con Internet Explorer), il Passenger Locator Form (PLF), con il quale devono fornire informazioni sul luogo di provenienza, sulla durata dei soggiorni precedenti in altri paesi e sull’indirizzo del proprio soggiorno in Grecia. Si precisa che la pagina travel.gov.gr è gestita dalle Autorità greche e non dall’Ambasciata d’Italia ad Atene. Per quesiti legati al funzionamento del sito e/o dubbi sull’ingresso nel Paese connessi alla compilazione del PLF è possibile contattare il numero di assistenza indicato dalle Autorità greche: (0030) 2155605151 (in inglese o greco), attivo dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio dal lunedì al venerdì (ora di Atene, +1 ora rispetto all’Italia).
2. Presentare la Certificazione Digitale Covid-UE (cosiddetto “Green Pass”), purché questo attesti, in alternativa, a) il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (il conteggio dei giorni parte dal giorno successivo a quello dell’ultima dose). b) guarigione da Covid-19 negli ultimi sei mesi; c) test PCR negativo effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Grecia o test antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Grecia.
Stando alle verifiche effettuate dall’Ambasciata d’Italia ad Atene con le competenti Autorità sanitarie greche, sebbene anche in Grecia chi ha contratto il COVID in passato possa avere una sola dose del vaccino, il Green pass rilasciato alle persone rientranti in questa casistica (Covid in passato + una sola dose su due di vaccino) non viene accettato per entrare in Grecia.
In attesa di possibili novità dal punto di vista normativo, per entrare in Grecia (ed evitare problemi in fase di imbarco) sarà dunque necessario che chi rientra in tale casistica ricorra a una delle altre alternative previste dalle Autorità greche, qui riportate.
Alternative al Certificato Digitale Covid-UE:
a) Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;
b) Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Grecia;
c) Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Grecia;
d) Un certificato di guarigione dal Covid-19 rilasciato almeno 30 giorni dopo il primo test positivo. Per la normativa greca il certificato di guargione rilasciato in tal modo è valido fino a 180 giorni dopo il primo test positivo. Qualora il certificato di guarigione in vostro possesso non abbia le caratteristiche previste dalla normativa greca appena descritta si raccomanda di valutare attentamente di ricorrere – in sostituzione del certificato di guarigione – a una delle altre alternative previste.
e) un certificato di positività al Covid-19, da provare tramite la presentazione di un test molecolare o antigenico positivo effettuato tra i 180 e i 30 giorni prima dell’ingresso in Grecia.
Tutti i certificati summenzionati possono essere in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo o greco e devono includere il nome della persona così come indicato in un documento di identità.
Ai passeggeri sprovvisti di PLF e di uno dei certificati di cui al punto 2) verrà rifiutato l’imbarco.
Rimane inoltre in vigore per tutti i passeggeri in ingresso la possibilità di essere sottoposti, a campione, a un test rapido effettuato all’arrivo in Grecia. Il test a campione, qualora si venga selezionati, è obbligatorio: le Autorità greche si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso nel Paese a coloro i quali si rifiutino di sottoporsi al test rapido. 
In caso di positività al tampone rapido in ingresso – o al tampone eventualmente effettuato prima di rientrare in Italia – è previsto un periodo di isolamento obbligatorio per i viaggiatori risultati positivi e per i loro contatti prossimi. Per un approfondimento sulle procedure di quarantena previste dalle Autorità greche in caso di positività al Covid-19 si raccomanda un’attenta lettura dell’approfondimento a cura dell’Ambasciata. 
Maggiori informazioni sulle misure previste per l’ingresso in Grecia sono disponibili sul seguente sito, a cura della Protezione Civile greca: https://travel.gov.gr/#/.
Si attira l’attenzione sul fatto che sono previste regolamentazioni speciali in caso di ingresso in Grecia dall’estero per le imbarcazioni da diporto private e per le imbarcazioni turistiche, nonché per i valichi via terra (non tutti accessibili e, tra quelli accessibili, non sempre aperti 24 ore su 24). Maggiori informazioni sono disponibili sull’approfondimento Coronavirus COVID-19. Focus Grecia pubblicato sul sito dell’Ambasciata d’Italia ad Atene.

Collegamenti interni – Traghetti Per tutti i traghetti è richiesta la presentazione del Questionario di Dichiarazione sanitaria antecedente l’Imbarco (disponibile qui nella versione corredata da una traduzione non ufficiale in italiano a cura dell’Ambasciata, o in greco sul sito del Ministero competente). Per i traghetti che hanno come destinazione finale un’isola greca, tutti i viaggiatori MAGGIORENNI devono inoltre presentare all’imbarco, IN ALTERNATIVA: certificato digitale COVID 19 (Green Pass); Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’imbarco; Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l’imbarco; Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test PCR o mediante test rapido antigenico. La normativa greca richiede che il certificato di guarigione venga rilasciato 30 giorni dopo il primo test positivo, con validità fino a 180 giorni dopo di esso. A partire dal 5 luglio 2021 non è più accettato, per gli spostamenti verso le isole dei viaggiatori adulti, l’autocertificazione prodotta a seguito di self test. PER I VIAGGIATORI MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 e i 18 anni (ancora non compiuti) che viaggiano verso le isole è invece disponibile, oltre alle opzioni sopra descritte per gli adulti, la possibilità di presentare l’esito negativo di un self test effettuato nelle 24 ore antecedenti l’imbarco (clicca qui per scaricare l’apposito modulo, da presentare all’imbarco). I MINORI CHE NON HANNO ANCORA COMPIUTO 12 ANNI sono esentati dal presentare i certificati sopra descritti. Al ritorno (dalle isole alla terraferma),  tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno gia’ compiuto 12 anni) devono presentare all’imbarco, IN ALTERNATIVA: Certificato digitale Covid-19 (cosiddetto “Green Pass”); 
Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’imbarco; Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l’imbarco; Self-test effettuato nelle 24 ore antecedenti l’imbarco (clicca qui per scaricare l’apposito modulo, da presentare all’imbarco) Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test  PCR o mediante test rapido antigenico

Collegamenti interni – Voli Per i voli che hanno destinazione finale un’isola greca, tutti i i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno già compiuto 12 anni) devono inoltre presentare all’imbarco,  IN ALTERNATIVA: certificato digitale COVID-19 (Green Pass); Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’imbarco;Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l’imbarco;Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test  PCR o mediante test rapido antigenico. La normativa greca richiede che il certificato di guarigione venga rilasciato 30 giorni dopo il primo test positivo, con validità fino a 180 giorni dopo di esso.PER I VIAGGIATORI MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 e i 18 anni (ancora non compiuti) che viaggiano verso le isole è invece disponibile, oltre alle opzioni sopra descritte per gli adulti, la possibilità di presentare l’esito negativo di un self test effettuato nelle 24 ore antecedenti l’imbarco (clicca qui per scaricare l’apposito modulo, da presentare all’imbarco).
I MINORI CHE NON HANNO ANCORA COMPIUTO 12 ANNI sono esentati dal presentare i certificati sopra descritti. Al ritorno (dalle isole alla terraferma), tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno gia’ compiuto 12 anni) devono presentare all’imbarco, IN ALTERNATIVA: Certificato digitale Covid-19 (cosiddetto “Green Pass”); Certificato di vaccinazione che attesta il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; Test PCR negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’imbarco; Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l’imbarco; Self-test effettuato nelle 24 ore antecedenti l’imbarco (clicca qui per scaricare l’apposito modulo, da presentare all’imbarco).; Un certificato di guarigione rilasciato a seguito di un test  PCR o mediante test rapido antigenico.
Per ulteriori informazioni relative all’ingresso nel Paese, agli spostamenti interni, ai centri di laboratorio dove fare i test o all’evoluzione della situazione coronavirus in Grecia, si raccomanda di consultare attentamente l’approfondimento Coronavirus COVID-19. Focus Grecia pubblicato sul sito dell’Ambasciata d’Italia ad Atene.
Irlanda –  Tutti i passeggeri che arrivano in Irlanda devono compilare un modulo di localizzazione prima della partenza. Passeggeri in arrivo dall’interno dell’UE, Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera: Chi ha il Certificato COVID digitale dell’UE oppure una prova valida della vaccinazione o della guarigione da COVID negli ultimi 180 giorni, non deve presentare alcun test relativo al viaggio né sottoporsi a quarantena. Se non si dispone del Certificato COVID digitale dell’UE oppure di una prova valida della vaccinazione o guarigione, sarà necessario presentare la prova di un risultato negativo di un test RT-PCR eseguito entro 72 ore prima dell’arrivo nel Paese. Passeggeri in arrivo da altri Paesi (compreso il Regno Unito) 1. Se il viaggio ha origine in un Paese dove non sono in vigore misure restrittive per contenere la diffusione di varianti del virus (cd. “Freno di Emergenza”) Chi ha una prova valida della vaccinazione, oppure di guarigione da COVID negli ultimi 180 giorni non deve presentare alcun test relativo al viaggio o quarantena. Chi non ha una prova valida della vaccinazione oppure di guarigione da COVID negli ultimi 180 giorni deve presentare la prova di un risultato negativo di un test RT-PCR eseguito entro 72 ore prima dell’arrivo nel paese e sottoporsi a quarantena fiduciaria per 14 giorni (la quarantena si potrà interrompere se si  riceve un risultato negativo da un test RT-PCR effettuato almeno  5 giorni dopo l’arrivo in Irlanda) 2. Se il viaggio ha origine in un Paese in cui  sono in vigore misure restrittive per contenere la diffusione di varianti del virus (cd. “Freno di Emergenza”). Chi ha una prova valida della vaccinazione oppure di guarigione da COVID-19 negli ultimi 180 giorni, deve presentare la prova di un risultato negativo di un test RT-PCR eseguito entro 72 ore prima dell’arrivo nel paese e sottoporsi a quarantena fiduciaria per 14 giorni (la quarantena si potrà interrompere se si  riceve un risultato negativo da un test RT-PCR effettuato almeno  5 giorni dopo l’arrivo in Irlanda). Chi non ha una prova valida della vaccinazione oppure di guarigione da COVID negli ultimi 180 giorni deve presentare la prova di un risultato negativo del test RT-PCR eseguito nelle 72 ore precedenti l’arrivo e sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni in hotel (la quarantena si potrà interrompere se si  riceve un risultato negativo da un test RT-PCR effettuato almeno  5 giorni dopo l’arrivo in Irlanda). Passeggeri minorenni I bambini di età compresa tra 12 e 17 anni devono sottoporsi a un test RT-PCR negativo non più di 72 ore prima dell’arrivo nel Paese, a meno che non abbiano una prova valida di vaccinazione oppure di guarigione da COVID negli ultimi 180 giorni. I bambini di qualsiasi età, che viaggino con accompagnatori adulti vaccinati o guariti, non saranno tenuti alla quarantena dopo l’arrivo. Tuttavia, se un adulto accompagnatore deve sottoporsi a quarantena, anche tutti i minori che viaggiano insieme devono sottoporsi a quarantena. TRANSITI I passeggeri in transito che restino all’interno dell’aeroporto o del porto di transito non devono sottoporsi a quarantena. ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Per ulteriori informazioni sull’ingresso in Irlanda, si prega di visitare il seguente sito. Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno del Paese, dal 10 maggio sono consentiti i movimenti su tutto il territorio nazionale. Per il dettaglio delle restrizioni vigenti, e per eventuali aggiornamenti, si prega di consultare la seguente pagina.

Islanda – L’ingresso è consentito ai cittadini dei Paesi UE e dello Spazio Economico Europeo, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano. I cittadini di Paesi terzi (incluso il Regno Unito) non sono autorizzati all’ingresso in Islanda, a meno che non rientrino tra le eccezioni. Tutti i viaggiatori diretti in Islanda (vaccinati, guariti e altri viaggiatori) devono pre-registrarsi, prima dell’arrivo, al link. VIAGGIATORI COMPLETAMENTE VACCINATI O GUARITI DA COVID-19 A partire dal 27 luglio 2021, anche per questi viaggiatori è necessario esibire, oltre ad un certificato di vaccinazione ritenuto valido (vaccinazione completata da almeno 14 giorni dalla seconda dose o dalla monodose Janssen/Johnson&Johnson), o di guarigione da COVID-19 (anche in formato digitale UE),  il risultato negativo di un test PCR o un test antigenico rapido effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza. Inoltre, a partire dal 16 agosto 2021, i viaggiatori vaccinati residenti in Islanda o con permesso di lavoro nel paese o richiedenti un permesso di lavoro devono sottostare a un test PCR o antigenico allo sbarco o comunque entro le 48 ore dall’ingresso. Non è  necessario isolarsi in attesa del risultato del test.

Se, per qualsiasi ragione, le autorità di frontiera islandesi non dovessero riconoscere come validi i certificati di vaccinazione o guarigione dei viaggiatori, a questi ultimi sarà richiesto di sottoporsi obbligatoriamente ad un test all’arrivo e a 5 giorni di quarantena in loco, al termine dei quali sarà necessario effettuare un ulteriore test. Sono previste eccezioni per i bambini nati a partire dal 2005. Per maggiori dettagli, consultare il link: covid19. ALTRI VIAGGIATORI I viaggiatori autorizzati ad entrare in Islanda ma che non siano in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione devono: a) presentare il risultato negativo di un test PCR condotto nelle 72 ore precedenti la partenza (i testi antigenici rapidi NON sono accettati); b) sottoporsi a test all’arrivo in Islanda; c) trascorrere un periodo di 5 giorni in quarantena e d) sottoporsi a ulteriore test al termine dei 5 giorni. È possibile effettuare la quarantena presso il proprio domicilio, purché risponda a determinati requisiti indicati qui: Appropriate housing while in quarantine (landlaeknir.is). Per maggiori informazioni, anche con riferimento ai viaggi di bambini e minori di 18 anni, nonché per ulteriori informazioni in merito alla quarantena e alla possibilità che i test effettuati in Islanda diano risultato positivo, si raccomanda di consultare questo link: covid19. APPLICAZIONE DI TELEFONIA MOBILE “RAKNING C-19” Tutti coloro che entrano in Islanda, sono invitati a scaricare l’applicazione mobile di tracciamento islandese Rakning C-19. Si raccomanda vivamente a tutti i viaggiatori di consultare e leggere attentamente, prima della partenza per l’Islanda, le informazioni fornite nei siti dell’Ambasciata d’Italia e del Governo islandese.

Lettonia – A partire dal 16 giugno 2021 il Governo lettone ha approvato nuove disposizioni per l’ingresso a seconda del paese di provenienza (suddivisi in tre categorie, rischio molto alto, alto rischio e basso rischio, a seconda dell’incidenza dei contagi) e di due distinte categorie di viaggiatori: vaccinati/guariti da COVID-19 e non vaccinati. Si specifica che sono considerati a basso rischio i Paesi  che registrano i fino a 75 contagi ogni 100.000 abitanti. Per le persone vaccinate o guarite da Covid-19 provenienti da paesi UE, EEA, Svizzera, UK o paesi terzi a basso rischio e ad alto rischio non occorre più dimostrare di dover effettuare un viaggio per motivi essenziali, non si dovranno fare test molecolari alla partenza e all’arrivo in Lettonia e non occorrerà più fare l’autoisolamento fiduciario di 10 giorni. Per i non vaccinati provenienti da UE, EEA, Svizzera, UK e paesi terzi a basso rischio non occorrerà più dimostrare di dover effettuare un viaggio per motivi essenziali, occorrerà però effettuare un test molecolare 48h prima della partenza, non occorrerà invece fare un test molecolare all’arrivo in Lettonia e si dovrà fare autoisolamento fiduciario per 10 giorni. Per i non vaccinati provenienti  da paesi terzi ad alto rischio occorrerà dimostrare di dover effettuare un viaggio per motivi essenziali, fare un test molecolare 48h prima della partenza e all’arrivo  in Lettonia e fare autoisolamento fiduciario di 10 giorni. Per i non vaccinati provenienti dai paesi terzi ad alto rischio rimangono non consentiti i viaggi non essenziali, occorrerà fare un test molecolare 48 ore prima della partenza e un test molecolare all’arrivo in Lettonia nonché fare l’autoisolamento fiduciario per 10 giorni. Dal 12 ottobre 2020 è obbligatorio per tutti i viaggiatori che entrano in  Lettonia (per via aerea, in nave, treno, auto) compilare preventivamente un questionario elettronico denominato IECIS (Information System for the Monitoring of Traveller Registration) tramite apposito sito web. Il questionario deve essere compilato non prima delle 48 ore precedenti l’attraversamento della frontiera lettone. Dopo aver compilato e inviato il modulo, il viaggiatore riceverà per via elettronica un codice QR tramite il quale le autorità sanitarie di frontiera e di polizia potranno contattare la persona e verificare eventualmente il rispetto della normativa sull’isolamento fiduciario. Tale registrazione è obbligatoria anche per i viaggiatori in transito. Per informazioni più dettagliate sull’uso del covidpass consultare il sitoIngresso via terra Si ricorda che, a partire dal 12 luglio 2021, devono eseguire immediatamente un test COVID-19 a proprie spese al valico di frontiera le persone che entrano nella Repubblica di Lettonia attraverso i valichi terrestri di Grebņeva e Terehova (confine Lettonia- Federazione Russa) e di  Pāternieki e Silene (Lettonia- Bielorussia)  che non possono presentare un certificato di vaccinazione digitale dell’UE interoperabile, test, certificazione di avvenuta guarigione o, fino al 1° settembre 2021, altro documento valido rilasciato in uno Stato membro dell’Unione Europea, in un paese dello Spazio economico europeo, nella Confederazione Svizzera o nel Regno Unito che certifica che sono stati vaccinati, guariti o testati al COVID-19.
Liechtenstein – Il Governo, in risposta alla pandemia da coronavirus (COVID-19), ha introdotto misure di contenimento in particolare in tema di ingresso nel Paese dall’estero.
La Svizzera si occupa dell’immigrazione e delle questioni doganali per il Liechtenstein ed i requisiti di ingresso nel Paese sono gli stessi della Svizzera. La frontiera tra la Svizzera e il Liechtenstein è aperta. Si consiglia dunque di consultare anche le scheda Svizzera e Austria. Chi proviene da un “paese ad alto rischio” al di fuori dell’area Schengen è sottoposto alla quarantena di 10 giorni: la lista dei Paesi considerati ad alto rischio è aggiornata dall’Ufficio Federale della sanità Pubblica svizzero e consultabile a questo link. I viaggiatori provenienti da “paesi ad alto rischio” devono comunque compilare un modulo svizzero online per la ricerca di contatti prima di entrare nel Liechtenstein (selezionando “solo in transito”), disponibile su questo sito.
Lituania – OBBLIGHI GENERALI Per l’ingresso in Lituania, tutti i viaggiatori devono compilare online, nelle 48 ore prima della partenza (e non prima), il modulo reperibile al link e presentare al vettore, prima dell’imbarco, il relativo codice QR oppure, in caso di viaggio con un proprio mezzo di trasporto, presentarlo al punto di frontiera o di controllo. DOCUMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEL PAESE Dal lunedì 2 agosto 2021 Italia è entrata nella zona rossa. All’arrivo in Lituania è obbligatorio: presentare un certificato che attesti il risultato negativo di un tampone molecolare/PCR o antigenico, effettuato entro e non oltre le 72 ore (per test molecolare) o 48 ore (per test antigenico) prima dell’ingresso in Lituania. Il test deve essere in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Non è più possibile effettuare il test in loco all’arrivo. Solo coloro che arrivano in Lituania con un proprio mezzo di trasporto possono effettuare il test in Lituania registrandosi per tale test entro 24 ore; osservare un isolamento di 10 giorni, che può essere abbreviato in caso di esito negativo di un tampone molecolare effettuato il 7mo giorno  che può essere prenotato tramite registrazione   sul sito web www.1808.lt, attraverso il numero di telefono 1808 (dall’estero +370 66 01 1808), oppure nei laboratori privati. È prevista l’esenzione dall’obbligo di presentazione del test e di isolamento nel caso in cui si soddisfino una delle due seguenti condizioni: a) presentazione di certificato di una struttura sanitaria che confermi l’avvenuta guarigione dal COVID-19, accompagnato dal risultato del relativo test, effettuato per confermare la negativizzazione del paziente.  Affinché il certificato di guarigione sia valido, non devono essere trascorsi più di 180 giorni dal risultato del primo test positivo; b) presentazione di un certificato di vaccinazione rilasciato dal paese di provenienza o di un certificato di vaccinazione internazionale che attesti che la vaccinazione è stata effettuata con uno dei vaccini anti COVID-19 registrati nel Registro dei medicinali dell’Unione Europea, in base allo schema di vaccinazione approvato dall’autorità competente del paese di vaccinazione e che siano trascorsi almeno 14 giorni dopo la vaccinazione. I risultati del test COVID-19 e i documenti comprovanti la vaccinazione o l’avvenuta guarigione devono essere presentati in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Si consiglia comunque di verificare preventivamente con le compagnie di trasporto. FRONTIERE TERRESTRI Per quanto riguarda le frontiere terrestri, alcuni punti di frontiera sono chiusi (con la Bielorussia e la regione di Kaliningrad). ALTRE INFORMAZIONI UTILI Dal 1 luglio 2021 è in vigore lo stato di emergenza. Tutte le informazioni in merito al Covid-19 sono reperibili sul sito. Nella sezione “News” di tale sito viene pubblicata in inglese la lista dei Paesi maggiormente colpiti dal Covid-19. Tale lista ogni venerdì viene pubblicata dal Ministero della Salute lituano ed entra in vigore il lunedì successivo. Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia a Vilnius.
Lussemburgo –  Alla luce del netto miglioramento del quadro epidemiologico locale, il Governo lussemburghese ha progressivamente allentato le diverse misure di contenimento via via adottate nei mesi precedenti, rimuovendo completamente il coprifuoco nazionale (in vigore dalle ore 24.00 alle ore 06.00) a partire dal 13 giugno 2021, salvo ulteriori variazioni in base all’andamento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel Paese. 

L’ingresso nel Paese via aerea è consentito a tutti i viaggiatori, almeno fino al 14 settembre 2021, ad una delle seguenti condizioni: Presentazione di attestazione relativa al test COVID-19,  con esito negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti alla partenza del volo (se si tratta del test molecolare PCR) o nelle 48 ore antecedenti alla partenza del volo (se si tratta del test antigenico rapido). Il risultato del test negativo dovrà essere presentato in una delle lingue amministrative del Lussemburgo (lussemburghese, tedesco o francese) o in inglese, italiano, spagnolo, o portoghese, se ciò non fosse possibile lo stesso deve essere accompagnato da una traduzione in una delle  lingue amministrative del Lussemburgo. OPPURE Presentazione di certificato di vaccinazione completa contro il COVID-19 OPPURE Certificato che attesti  di avere già contratto l’infezione da Covid-19 nei 6 mesi precedenti al viaggio, risultando guariti e senza più alcun sintomi. I passeggeri in transito, a condizione che non lascino l’aerea aeroportuale, il personale viaggiante, i viaggiatori di età inferiore ai 12 anni, i lavoratori transfrontalieri ed il personale delle missioni diplomatiche sono esentati dalla presentazione dei suddetti documenti. Per maggiori informazioni, incluse quelle relative ad ulteriori eccezioni, si rimanda a questo sito. Le frontiere terrestri sono aperte e non è al momento richiesto di esibire l’esito negativo al tampone per fare ingresso in Lussemburgo in auto o in treno. 

Malta – Il 14 luglio è entrata in vigore una nuova normativa ( L.N.299 del 2021; L.N. 300 del 2021; L.N. 301 del 2021) che consente l’ingresso a Malta dai Paesi inseriti in lista Ambra/rossa (inclusa l’Italia) su condizione delle seguenti disposizioni: 1) la presentazione di un certificato EU Covid-19 che attesti il completamento, da almeno 14 giorni, del ciclo vaccinale contro il Covid-19. 2) L’obbligo di quarantena di 14 giorni per coloro che non sono in possesso del certificato EU Covid-19 in un albergo indicato dalle Autorità sanitarie maltesi. Le spese del vitto saranno a carico dell’interessato. 3) ai fini dell’ingresso a Malta, le persone che non possono essere vaccinate per ragioni di salute dovranno comunicare direttamente con le Autorità sanitarie maltesi, chiedendo espressa autorizzazione all’ingresso attraverso l’indirizzo e-mail: [email protected] ; 4) i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno accedere a Malta solo se accompagnati da genitori/tutori legali completamente vaccinati, presentando un test PCR negativo svolto entro le 72 ore precedenti all’ingresso sul territorio maltese; 5)I bambini sotto i cinque anni sono esenti dall’obbligo di essere in possesso di un certificato EU Covid-19 o un test PCR negativo. Si fa presente che i minori non accompagnati non potranno entrare nel Paese. 6) I residenti a Malta, il cui rientro era già stato programmato prima dell’entrata in vigore di questa normativa, potranno non  essere in possesso di un certificato EU Covid-19 ma dovranno presentare un test PCR negativo svolto entro le 72 ore precedenti all’ingresso sul territorio maltese ed ottenere un’autorizzazione all’ingresso scrivendo a  [email protected]
Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito maltese. Per accedere alle liste ambra/rossa aggiornate ed alle relative disposizioni per l’ingresso nel Paese visitare: https://www.visitmalta.com/en/covid-19/ oppure https://www.maltairport.com/covid19/arrival/#TB

DOCUMENTI NON AMMESSI PER L’INGRESSO A MALTA Per l’ingresso a Malta, al momento, NON sono accettati i seguenti documenti o certificati:  a) il certificato digitale UE di guarigione dal COVID; b) il certificato vaccinale digitale UE che mostri una sola dose di vaccino (a meno che non si tratti di un vaccino monodose). Per le Autorità sanitarie maltesi è irrilevante se l’unica dose sia dovuta a una pregressa guarigione dal COVID o sia semplicemente la prima somministrazione di un vaccino a due dosi;  c) certificato verde UE generato a seguito di tampone negativo antigenico rapido o  tampone molecolare PCR;  d) certificati di vaccinazione scritti a mano su carta o cartoncino.  

Monaco – Tutti i viaggiatori di età superiore ai 6 anni in ingresso nel Principato e in provenienza da un Paese classificato in zona “verde” (tra cui l’Italia) sono tenuti a presentare uno dei tre seguenti documenti:
risultato negativo di un test PCR o antigenico eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel Paese;certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale;certificato che attesti la guarigione da Covid-19, ovvero un test molecolare positivo rilasciato da almeno 11 giorni e non superiore ai 6 mesi. Sono esentati  dall’obbligo di presentare la documentazione sopra menzionata, fra gli altri, i Residenti in Provincia di Imperia, i lavoratori frontalieri e i titolari di società che hanno sede all’estero che si devono recare nel Principato per eseguire prestazioni di cui l’urgenza o la frequenza risultano incompatibli con l’esecuzione di un test PCR o antigenico. Qualora non vengano rispettate le modalità di ingresso sopra menzionate, sarà richiesto l’obbligo di quarantena. Per ulteriori informazioni , comprese le disposizioni di ingresso per i viaggiatori provenienti dai Paesi classificato in zona “gialla” o “rossa”, si rimanda al sito del Governo del Principato di Monaco

Norvegia e isole Svalbard – Permangono forti restrizioni all’ingresso in Norvegia. Le categorie di viaggiatori ammesse nel Paese sono indicate qui. Tra queste, figurano i cittadini norvegesi, gli stranieri residenti in Norvegia e gli stranieri che abbiano completato la vaccinazione anti Covid-19 o che siano guariti negli ultimi 6 mesi e che possano documentarlo con un certificato dotato di codice QR verificabile da parte delle autorità norvegesi. È consentito l’ingresso anche ad altre, selezionate categorie di viaggiatori: persone che provengono da Paesi “verdi”, familiari di residenti in Norvegia, inclusi i partner, a determinate condizioni e previa autorizzazione del Direttorato per gli stranieri, alcune categorie di lavoratori. Si raccomanda di leggere attentamente il testo disponibile a questo link e su questo sito e i successivi paragrafi di questo avviso. A partire dal 2 agosto 2021, l’Italia è passata in zona arancione. Pertanto, coloro che provengono dall’Italia, semprechè appartenenti a categorie ammesse ad entrare nel paese, se non in possesso di un certificato vaccinale o di avvenuta guarigione, dovranno esibire un test anti-covid negativo effettuato nelle 24 ore precedenti all’arrivo, e saranno tenuti ad osservare un periodo di quarantena in Norvegia di 10 giorni, che potrà essere interrotto a seguito di ulteriore test anti-covid effettuato in tale paese.  Come indicato nei successivi paragrafi, nessuna restrizione all’ingresso si applica  a coloro che siano in possesso di certificato digitale europeo (EUDCC) che attesti il completamento, da almeno sette giorni, del ciclo vaccinale o l’avvenuta guarigione nei sei mesi precedenti. REGISTRAZIONE PRE-PARTENZA Prima della partenza per la Norvegia, i viaggiatori devono  registrarsi nelle 72 ore antecedenti all’arrivo, al link. Sono previste eccezioni (indicate nei paragrafi successivi). VIAGGIATORI COMPLETAMENTE VACCINATI o GUARITI – DOCUMENTI PER L’INGRESSO A seguito dell’adesione della Norvegia al sistema del certificato verde digitale europeo, i cittadini stranieri che abbiano completato il ciclo di vaccinazione anti Covid, o che siano guariti negli ultimi 6 mesi, possono entrare nel Paese presentando certificato verde europeo digitale (EUDCC – in vigore dal 1 luglio) che attesti la completa vaccinazione (da almeno sette giorni) o l’avvenuta guarigione da covid-19 (entro sei mesi). Questa categoria di viaggiatori è esente dall’obbligo di registrarsi prima della partenza, non è sottoposta a test e non deve auto-isolarsi. VIAGGIATORI PROVENIENTI DA PAESI “VERDI” – DOCUMENTI PER L’INGRESSO La Norvegia adotta un sistema di codice colore per identificare aree più o meno a rischio per la diffusione del contagio da COVID-19.   La mappa dei paesi a rischio è consultabile al link Entry quarantine and rules upon arrival in Norway – NIPH (fhi.no). I viaggiatori che provengono da un paese classificato come verde sono ammessi in Norvegia e sono esenti dagli obblighi di effettuare il test prepartenza e osservare la quarantena, ma devono comunque registrarsi al sito su indicato prima della partenza e sottoporsi a test Covid all’arrivo. Qualora il viaggiatore transiti da un Paese di categoria rossa, si applicheranno le stesse restrizioni applicabili a chi proviene da un paese rosso. ALTRE CATEGORIE DI VIAGGIATORI AMMESSI IN NORVEGIA – DOCUMENTI PER L’INGRESSO Le altre categorie di viaggiatori ammessi in Norvegia, qualora non dispongano di certificato di vaccinazione o di guarigione nei termini già descritti, hanno l’obbligo di registrarsi al link su indicato, prima della partenza. Salvo eccezioni,  i viaggiatori provenienti dai paesi a rischio (secondo la classificazione disponibile qui) devono presentare, all’arrivo in Norvegia, una certificazione di essersi sottoposti, nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio norvegese, ad un tampone molecolare o antigenico con esito negativo. I viaggiatori in arrivo per via aerea devono aver effettuato il tampone 24 ore antecedenti l’orario previsto di partenza del volo (del primo volo in caso di collegamenti multipli). Il certificato deve essere redato in una delle seguenti lingue: norvegese, danese, svedese, inglese, francese o tedesco. Anche per l’ingresso nelle Svalbard, è obbligatorio presentare questo certificato.  Salvo le eccezioni, tutti i viaggiatori hanno altresì l’obbligo, una volta entrati in Norvegia, di sottoporsi a 2 tamponi, molecolari o antigenici, gratuiti, il primo effettuato al momento dell’ingresso in Norvegia e il secondo non prima del settimo giorno dalla data di arrivo. I viaggiatori in arrivo devono osservare un periodo di quarantena di 10 giorni in un alloggio idoneo. Non sono permessi spostamenti interni senza aver osservato la quarantena che deve quindi svolgersi nella prima località d’ingresso del paese (ad esempio, se la destinazione finale è la città di Tromsø, ma si atterra all’areoporto di Oslo Gardermoen, la quarantena dovrà essere osservata in un covid hotel a Gardermoen). Violare l’obbligo di quarantena costituisce reato perseguibile penalmente. Attenzione: Il certificato digitale verde europeo che documenta un test negativo prima del viaggio non è sufficiente per l’ingresso in Norvegia. Al riguardo, si raccomanda di consultare il Sito del Direttorato per l’immigrazione (UDI). Informazioni sulle modalità di quarantena e le misure interne che vigono in Norvegia sono disponibili nel sito di HelsenorgeApplicazione di telefonia mobile “Smittestopp” – Tutti coloro che entrano in Norvegia sono invitati a scaricare la app Smittestopp, che può essere scaricata dal sito. Si raccomanda vivamente a tutti i viaggiatori di consultare e leggere attentamente, prima della partenza per la Norvegia, le informazioni fornite da Helsenorge.
Paesi Bassi – Le autorità locali individuano innanzitutto una disciplina differente per gli ingressi/rientri dall’UE e dall’area Schengen e per gli ingressi/rientri dal resto del mondo.

Inoltre, hanno ripristinato un sistema di classificazione di Paesi/regioni a rischio, che è suddiviso in: aree “sicure”, aree ad alto rischio, aree a rischio molto elevato con la presenza di varianti preoccupanti; aree a rischio estremamente elevato, senza la presenza di varianti preoccupanti. Dall’8 agosto 2021, l’Italia rientra nelle aree a rischio. Le autorità locali rivedono periodicamente l’appartenenza di un Paese a una o all’altra categoria, pertanto si rimanda all’attenta consultazione di quanto indicato al link ufficiale del Governo olandese. OBBLIGHI GENERALI Tutti i viaggiatori dai 13 anni in su, che facciano ingresso per via aerea, devono compilare una “Health declaration”. Quest’ultima dichiarazione a carattere sanitario viene fatta compilare, di norma, direttamente dalla compagnia aerea, spesso in modalità digitale. Maggiori informazioni sono disponibili qui. INGRESSO- RIENTRO DA PAESE/REGIONE A RISCHIO, ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA/AREA SCHENGEN (ad es. Italia): I viaggiatori a partire dai 12 anni di età, provenienti dall’UE o dall’Area Schengen, non sono soggetti a divieto di ingresso. In caso di provenienza da un’area a rischio, è necessario disporre di un certificato (incluso il Certificato Covid Digitale UE) che attesti, alternativamente: avvenuta vaccinazione, guarigione o risultato negativo di test molecolare o antigenico. Per i dettagli relativi al test molecolare o antigenico, si raccomanda di consultare quanto indicato qui. Le caratteristiche di un certificato di vaccinazione valido sono indicate qui. Non è richiesta la quarantena. Le autorità sanitarie locali raccomandano comunque, anche in assenza di sintomi, di sottoporsi a un test molecolare o antigenico dopo l’arrivo nei Paesi Bassi, anche in caso di avvenuta vaccinazione. INGRESSO – RIENTRO DA UN PAESE (o regione) SICURO, ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA/AREA SCHENGEN: In caso di provenienza da un’area dell’UE/Schengen dove la circolazione del virus sia particolarmente bassa e dove non vi siano varianti che presentino particolare preoccupazione per le autorità sanitarie, non si è soggetti ad alcun obbligo (non è richiesto di presentare alcun certificato, né si è soggetti a quarantena). Rimane l’obbligo di compilare la “Health declaration”. Anche in questo caso, le autorità sanitarie locali raccomandano comunque, pur in assenza di sintomi, di sottoporsi a un test molecolare o antigenico dopo l’arrivo nei Paesi Bassi, anche in caso di avvenuta vaccinazione. Altre info sul sito Viaggiare Sicuri. Il governo olandese consiglia a tutti coloro che arrivano nei Paesi Bassi, anche se sono stati completamente vaccinati, di fare un test. Alle persone che viaggiano da paesi/regioni a rischio e che non sono ancora state vaccinate completamente o non hanno avuto il coronavirus, il Governo olandese consiglia fortemente di fare un autotest o di farsi testare gratuitamente presso il servizio sanitario comunale (GGD) il secondo e il quinto giorno dopo il loro arrivo nei Paesi Bassi.
Polonia –  Coloro che arrivano con qualsiasi mezzo di trasporto (anche a piedi) da altri Paesi UE/Schengen/SEE-EFTA devono presentare, alternativamente: a) il risultato negativo di un tampone (PCR o antigenico), effettuato non oltre le 48 ore precedenti l’ingresso nel Paese e redatto in lingua inglese o polacca; b) certificazione che attesti l’avvenuto completamento, da almeno 14 giorni, del ciclo vaccinale con uno dei vaccini ammessi nell’Unione Europea; c)  l’avvenuta guarigione dal COVID e conclusione del periodo di isolamento domiciliare o ricovero ospedaliero, con ingresso in Polonia entro e non oltre 6 mesi dalla data del tampone positivo all’infezione da virus SARS-CoV-2. In mancanza, vige l’obbligo di quarantena per 10 giorni. È possibile interrompere la quarantena a seguito di test Covid negativo effettuato sul territorio polacco nelle 48 ore successive all’ingresso nel Paese, salvo che per coloro il cui viaggio abbia avuto origine da un Paese Extra UE/Extra Schengen/Extra SEE-EFTA (vedere paragrafo successivo). I minori di anni 12 che viaggiano insieme ad adulti completamente vaccinati nei termini anzidetti, o muniti di tampone negativo, sono, esenti da quarantena ed obbligo di test. Si evidenzia inoltre che, a partire dal 17 luglio, quale che sia l’origine del viaggio, coloro i quali facciano ingresso in Polonia in aereo dovranno compilare un “Passenger locator form” on-line, disponibile anche in inglese alla pagina web.  Nell’impossibilità di compilare tale modulo, si potranno utilizzare i formulari cartacei forniti dal personale di bordo delle compagnie aeree.
Riguardo gli ingressi da Paesi extra-UE/Schengen/SEE-EFTA e i transiti sul territorio polacco, si veda il sito Viaggiare Sicuri. TRANSITI Il transito sul territorio polacco di cittadini UE che debbano far rientro al proprio luogo di residenza o domicilio in un altro Paese dell’Unione, è consentito senza particolari formalità. Inoltre, si segnala che è ammesso l’ingresso da Paesi Extra -UE/Extra Schengen/Extra SEE-EFTA in Polonia, anche in esenzione dalla quarantena, degli stranieri che viaggiano in aereo e che, dopo essere arrivati in Polonia, rimangono sul territorio polacco al massimo 24 ore e siano in possesso di un biglietto aereo che conferma la loro partenza dalla Polonia entro 24 ore dall’arrivo sul territorio polacco. Le misure in questione sono oggetto di continui aggiornamenti, per i quali si consiglia di consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia e il sito ufficiale del Governo polacco.
Portogallo – Dal 23 agosto 2021 vige in Portogallo lo stato di contingenza. L’imbarco dei passeggeri di voli in partenza dall’Italia con destinazione o scalo in Portogallo continentale è consentito solo dietro presentazione al vettore, al momento della partenza, di uno dei seguenti documenti:  1) Certificazione Digitale COVID UE da cui risulti che la persona abbia completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni o che sia guarita entro 180 giorni a partire dal tampone molecolare positivo; 2 )la prova con esito negativo del test molecolare (TAAN) realizzato entro le 72 ore precedenti l’ora dell’imbarco, o, in alternativa del test antigenico (TRAg) con esito negativo realizzato nelle 48 ore precedenti l’ora dell’imbarco. All’arrivo in territorio nazionale continentale, il risultato del test potrebbe essere richiesto anche dalla Polizia di Pubblica Sicurezza o dal Servizio Stranieri e Frontiere (SEF). I bambini di età inferiore ai 12 anni sono esenti dal presentare i suddetti documenti.  Maggiori dettagli sono disponibili sul sito di immigrazione portoghese e sul sito dell’aeroporto di Lisbona
Tutti i passeggeri dovranno compilare il modulo di localizzazione digitale (PLF) del Governo portoghese. Gli unici enti preposti alla verifica della documentazione richiesta dalle Autorità portoghesi sono: 1) i vettori di viaggio (le compagnie aeree) prima della partenza; 2) le Autorità portoghesi (SEF) all’arrivo. Eventuali verifiche della correttezza/completezza della documentazione (PLF + Certificati) prima del viaggio andranno dunque effettuate esclusivamente con le compagnie di trasporto. In merito alla frontiera terrestre tra Portogallo e Spagna al momento non esistono particolari restrizioni. Per l’attraversamento di Spagna, Francia o altri Paesi si consiglia di visitare i siti delle Rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di transito. Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito dell’Autorità competente per le frontiere (SEF) alla seguente pagina in lingua inglese. 
RESTRIZIONI INTERNE – MISURE DI CONTENIMENTO IN VIGORE Si segnala che nel fine settimana e nei giorni festivi per accedere ai ristoranti è necessario presentare un certificato Covid o un test negativo (è valido anche l’autotest Covid che può essere anche effettuato presso i ristoranti, qualora disponibile). Tale misura vige a partire dalle ore 19.00 dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi. Tutti i pubblici esercizi dovranno chiudere entro le ore 2 di notte. Per quanto riguarda hotel e altre tipologie di ricezione turistica, su tutto il territorio nazionale vige l’obbligo di presentazione del certificato di vaccinazione completa o del test negativo e tale regola si applica per tutti i giorni della settimana. Per l’accesso a ristoranti e stabilimenti turistici, oltre al Certificato verde Covid, sono ammessi i seguenti quattro tipi di test:

Test PCR, eseguito nelle 72 ore precedenti;Test antigenico effettuato entro le 48 ore precedenti;Test rapido dell’antigene effettuato entro 24 ore prima;Test rapido dell’antigene in modalità autotest, effettuato alla porta dello stabilimento, sotto la verifica del responsabile dello stabilimento. È necessario esibire il certificato di vaccinazione completa o il test negativo altresì per viaggi aerei o marittimi; alle terme e nei centri benessere; nei casinò e bingo; negli eventi culturali e sportivi con più di mille persone all’aperto o cinquecento in un ambiente chiuso; matrimoni e battesimi con più di dieci persone; nelle palestre per le lezioni di gruppo.

PASSEGGERI IN TRANSITO I passeggeri provenienti da Sudafrica, Brasile, India, Nepal e Regno Unito devono rispettare, dopo l’ingresso nel Portogallo continentale, un periodo di isolamento di 14 giorni. Eccezioni e altre informazioni sul sito Viaggiare sicuri.
DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO ALLE AZZORRE:  l’ingresso è concesso per viaggi essenziali e non essenziali dietro presentazione di Test molecolare (RT-PCR o equivalente test NAAT) – 72 ore prima dell’imbarco, o Certificato COVID Digitale dell’UE. I passeggeri possono fare il test gratuitamente all’arrivo e attendere il risultato in isolamento precauzionale (risultato disponibile in 12 – 24 ore). I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono presentare il test. Tutti i viaggiatori sono tenuti a compilare preventivamente un questionario, disponibile su mysafeazores.com. Per maggiori informazioni sulla situazione epidemiologica e per le misure in vigore localmente si prega di consultare il sito covid19.azores.gov.pt e il sito www.visitazores.com.
DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO A MADEIRA: l’ingresso è concesso per viaggi essenziali e non essenziali dietro presentazione di test molecolare (RT-PCR o equivalente test NAAT) – 72 ore prima dell’imbarco, o Certificato vaccinale (2 dosi, 14 giorni prima dell’ingresso in Portogallo), o Certificato COVID Digitale dell’UE 

I passeggeri possono effettuare il test all’arrivo e attendere il risultato in isolamento (risultato disponibile in 12 – 24 ore), o, in alternativa,  rispettare l’isolamento volontario, della durata di 14 giorni, presso il proprio domicilio o presso la struttura alberghiera. I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono presentare il test. Tutti i visitatori sono tenuti a registrarsi su madeirasafe.com. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.visitmadeira.pt
Repubblica Ceca – SPOSTAMENTI DALL’ITALIA ALLA REPUBBLICA CECA – I cittadini italiani possono fare ingresso in Repubblica Ceca per qualsiasi motivazione, quindi anche per turismo e visite a familiari e amici. I viaggiatori provenienti dall’Italia devono, prima della partenza 1. compilare un modulo online 2. Effettuare un test antigenico nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Repubblica ceca o un test molecolare nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Repubblica ceca. Il risultato del test deve essere nel formato del Green Pass UE o nel formato riportato al seguente link. In ogni caso, il risultato del test deve essere in lingua inglese. Sono esonerati dall’obbligo di test i viaggiatori in possesso di un certificato attestante una delle condizioni sotto elencate: – avvenuta vaccinazione, con completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (inizia a valere a partire dal 15ºgg) oppure

– avvenuta guarigione dal Covid19 e conclusione del periodo di isolamento, con la data del primo test PCR risultato positivo compresa tra gli 11 e i 180 giorni precedenti l’ingresso in Repubblica Ceca. Anche questi certificati devono essere nel formato del Green Pass UE oppure nel formato riportato al seguente link. In ogni caso, i certificati devono essere in lingua inglese.I minori, fino a 5 anni di età, non devono compilare il modulo on-line, né effettuare alcun test.
Le Autorità ceche prevedono la possibilità di effettuare il tampone entro 5 giorni dall’arrivo, ma si sconsiglia di seguire questa procedura, perché molto spesso le compagnie aeree richiedono comunque il tampone per consentire l’imbarco (consultare pertanto sempre la compagnia aerea per verificare gli adempimenti necessari prima dell’imbarco). Inoltre, effettuare il tampone in Repubblica ceca potrebbe essere molto più costoso che in Italia. Sul sito del Ministero della Salute ceco è possibile individuare un laboratorio di analisi dove effettuare un test antigenico e PCR. Il Ministero della Salute ceco ha messo a disposizione una linea telefonica dedicata, anche in inglese, attiva nei giorni feriali dalle 08.00 alle 19.00 e, durante il fine settimana, dalle 09.00 alle 16.30, raggiungibile al 1221 (chiamando dalla Repubblica Ceca), oppure al +420 226 20 1221 (chiamando dall’estero). TRANSITO ATTRAVERSO LA GERMANIA, L’AUSTRIA E LA SVIZZERA – Per informazioni sul transito attraverso la Germania, l’Austria e la Svizzera  consultare rispettivamente www.amberlino.esteri.it, www.ambvienna.esteri.it e www.ambberna.esteri.it. Si consiglia, in ogni caso, di non effettuare soste durante il transito attraverso la Germania, l’Austria e la Svizzera.
Romania – A partire dal 16 maggio 2021, le disposizioni per l’ingresso in Romania variano a seconda dei Paesi di origine, suddivisi in tre diverse zone –  verde, gialla e rossa –  a seconda dell’incidenza dei contagi. L’Italia è inserita nell’elenco “zona verde” e l’ingresso in Romania non è soggetto a restrizioni. Non sono pertanto richiesti la presentazione del tampone o di altra certificazione, né  l’isolamento fiduciario di 14 giorni, quest’ultimo obbligatorio invece per i viaggiatori provenienti dalle zone gialle o rosse. Tuttavia, diverse categorie di viaggiatori provenienti da un Paese della zona “gialla” , inclusi coloro che hanno completato il ciclo vaccinale contro il SARS-Cov-2 da almeno 10 giorni, sono esentati dalla misura di isolamento, a patto che non mostrino sintomi di Covid-19. P​​er maggiori informazioni circa le esenzioni dall’obbligo di isolamento ed alle disposizioni vigenti per le diverse zone si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest e alla sezione sanitaria della scheda su Viaggiare Sicuri.
San Marino – Le Autorità della Repubblica di San Marino hanno emanato, il 30 agosto 2021, il Decreto Legge 2021 n.158 contenente la proroga delle disposizioni per l’allentamento delle misure di gestione dell’epidemia da Covid-19 e ulteriori misure, che rimangono in vigore sull’intero territorio sammarinese sino alle ore 05.00 del 31 ottobre 2021. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto Legge 26 febbraio 2021 n. 26, gli spostamenti tra San Marino e le regioni italiane in cui sono vigenti misure restrittive di contenimento di un elevato alto rischio epidemiologico (c.d. zone rosse e arancioni) sono vietati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione. Tra le situazioni di necessità rientrano in ogni caso, oltre agli spostamenti transfrontalieri, quelli:

a) per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario oppure per condurli a sé;
b) finalizzati allo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti  e competizioni);
c) per la visita alle seconde case di proprietà;
d) per il ricongiungimento del coniuge/partner;
e) per l’acquisito di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza.
E’ ammessa la mobilità tra la Repubblica di San Marino e le regioni, provincie e comuni limitrofi in cui vigono misure restrittive  di contenimento del rischio epidemiologico (c.d. zone gialle).

Slovacchia – Tutti coloro che arrivano in Slovacchia devono registrarsi sul sito ed essere in possesso del documento comprovante tale registrazione. La regola generale impone l’isolamento domiciliare obbligatorio di 14 giorni. L’isolamento domiciliare può terminare prima dei 14 giorni d’ordinanza a seguito dell’esito negativo del test PCR effettuato non prima del quinto giorno dopo ingresso nel Paese. A partire dal 9 luglio 2021, e’ possibile evitare il predetto isolamento domiciliare se si è vaccinati. Ai sensi della normativa slovacca, aggiornata al 16 luglio 2021, si considerano vaccinate le persone: – almeno 14 giorni, ma non più di 12 mesi, dopo l’applicazione della seconda dose del vaccino a due richiami; – almeno 21 giorni, ma non più di 12 mesi, dopo l’applicazione della prima dose di vaccino monodose; – almeno 14 giorni, ma non più di 12 mesi, dopo l’applicazione della prima dose di vaccino, se la prima dose è stata somministrata nell’intervallo di 180 giorni dal superamento della malattia COVID-19. La Slovacchia rilascia e riconosce i certificati Covid digitali UE.
Slovenia – Dal 14 giugno 2021 la Slovenia consente l’ingresso anche per i viaggi non essenziali (anche i viaggi turistici). Dal 15 luglio 2021 la classificazione slovena di Paesi/regioni in liste a colori non e’ piu’ in vigore e l’ingresso in Slovenia senza obbligo di quarantena, e’ consentito a coloro che sono muniti di certificato che attesti alternativamente: risultato negativo di test PCR eseguito entro le 72 ore precedenti o di test rapido/HAG effettuato entro le 48 ore precedenti; certificato di guarigione; certificato di vaccinazione (Certificato Verde UE cartaceo o digitale) o certificato di vaccinazione dopo guarigione. In mancanza di certificato, la persona sarà sottoposta a quarantena domiciliare di dieci giorni (purche’ dimostri di avere un luogo in cui trascorrere tale periodo). Eccezioni alle suddette disposizioni sono applicate a: autotrasportatori; coloro che transitano con uscita dal Paese entro 12 ore dall’ingresso, a condizione di poter accedere senza problemi al successivo Paese di transito o destinazione; minori che non abbiano compiuto 15 anni di età; proprietari di terreni al confine; lavoratori transfrontalieri residenti entro 10 km dal confine; accompagnatore di minore che non abbia compiuto 15 anni che si reca a scuola e attraversa il confine entro due ore dal primo passaggio; le persone che hanno una visita medica urgente e lasciano la Slovenia immediatamente dopo la sua conclusione. Dal  12 settembre 2021 anche chi transita in Slovenia per recarsi in altri Paesi (ad esclusione degli autotrasportatori) dovrà presentare la certificazione descritta sopra. Maggiori dettagli nel sito dell’Ambasciata d’Italia a Lubiana e in quello del Governo Sloveno. E’ in vigore l’obbligo di compilazione del Digital Passenger Locator Form per chi entra nel Paese in aereo o in nave.

La Slovenia accetta certificati con cui la persona dimostra di avere ricevuto la seconda dose dei seguenti vaccini: ‒ Comirnaty del produttore Biontech/Pfizer;  Spikevax (COVID-19 Vaccine) del produttore Moderna, Sputnik V del produttore russo Centro nazionale di ricerca epidemiologia e microbiologica Gamaleja , CoronaVac del produttore Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine del produttore Sinopharm, Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) del produttore AstraZeneca e Covishield del produttore Serum Institute of India/AstraZeneca o una combinazione di due vaccini elencati in precedenza (la disposizione relativa ai vaccini di AstraZeneca e di Serum Institute of India/AstraZeneca si applica dopo che sono trascorsi 14 giorni dall’inizio della validità, cioè dal 28 agosto 2021). oppure la prima dose del vaccino COVID-19 Vaccine Janssen del produttore Johnson & Johnson/Janssen-Cilag; Gli attestati di vaccinazione possono essere: una scheda predisposta e compilata del produttore del vaccino oppure l’iscrizione nel libretto delle vaccinazioni oppure un certificato di avvenuta vaccinazione (anche cartoncino che la persona riceve alla vaccinazione), Green Pass UE. Oltre agli attestati in lingua slovena sono validi gli attestati nelle lingue delle minoranze nazionali (Italia, Ungheria) nelle aree bilingue e nei Paesi che sono riconosciuti da convenzioni o accordi reciproci (Ungheria, Serbia). E’ consigliato munirsi di traduzione  in inglese o in tedesco.

Certificati accettati: – Test PCR eseguito in Paesi UE/Schengen, Australia, Israele, Canada, Nuova Zelanda, Russia, Serbia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d’America, Turchia, e presso i posti di blocco sui collegamenti aerei per il trasporto aereo internazionale; – Test rapido HAG  eseguito in Paesi UE/Schengen, Australia, Israele, Canada, Nuova Zelanda, Russia, Serbia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d’America, Turchia e presso posti di blocco sui collegamenti aerei per il trasporto aereo internazionale, ed indicato nell’elenco congiunto dei test antigenici rapidi. Sono validi i test HAG di tutti i produttori dell’elenco, indipendentemente dal colore con cui sono contrassegnati (giallo o bianco); – certificato di guarigione rilasciato in Paesi UE/Schengen, Australia, Israele, Canada, Nuova Zelanda, Russia, Serbia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d’America, Turchia e presso i posti di blocco sui collegamenti aerei per il trasporto aereo internazionale.
A partire dal 28 aprile 2021 è stata disposta la rimozione dei posti di controllo ai valichi di confine stradali con l’Italia e l’Austria, e dal 22 maggio di quelli con l’Ungheria. Gli assembramenti sono permessi fino a 50 persone, a meno che non siano familiari stretti o membri dello stesso nucleo familiare. E’ stato reintrodotto l’obbligo di mascherina per gli eventi pubblici all’aperto, mantenendo comunque l’obbligo di presentare referto negativo di test o green pass vaccinale. Dettagli sulle misure di contenimento nel sito. Per semplificare il viaggio in Slovenia, la Polizia ha predisposto l’app Ingresso in Slovenia (utilizzo facoltativo).

Spagna – Le disposizioni per l’ingresso in Spagna variano a seconda della categoria di rischio dei Paesi di provenienza, definita settimanalmente dal Governo spagnolo a seconda dell’indice dei contagi da COVID-19 registrati. La relativa lista è consultabile qui. Per quanto riguarda l’ITALIA, si segnala che possono essere incluse nella lista dei “Paesi a rischio” anche singole Regioni italiane. Si raccomanda pertanto di controllare attentamente la citata lista, aggiornata settimanalmente dal Governo spagnolo e il sito dell’Ambasciata d’Italia a Madrid.

INFO e OBBLIGHI GENERALI Chiunque arrivi in Spagna dall’estero, per via aerea o marittima, indipendentemente dalla regione di provenienza, è sottoposto a un controllo sanitario prima della sua entrata nel Paese. In particolare: controllo della temperatura corporea, controllo documentale e controllo visivo sullo stato del passeggero. Per quanto concerne il controllo documentale, tutti i passeggeri in arrivo dall’estero (anche da altri Paesi UE) dovranno compilare, prima del viaggio, un “formulario di salute pubblica”, attraverso il sito internet Spain Travel Health (per gli arrivi via aerea) o la app Spain Travel Health-SPTH, ottenendo un codice QR da presentare (su dispositivo mobile o stampato) al proprio arrivo in Spagna. Per i passeggeri in arrivo  per via marittima il formulario è disponibile qui .

È consentito l’ingresso in Spagna da tutti i Paesi europei, dai Paesi appartenenti allo spazio Schengen, ed agli appartenenti ad una serie di categorie consultabili qui (alla sezione requisitos de entrada en Espaňa desde terceros países) senza obbligo di quarantena. Con il decadimento dello “stato di allarme”, il coprifuoco notturno è stato abolito nella quasi totalità del Paese. Le competenze in materia sanitaria sono delle Comunità Autonome (Regioni), sebbene resti il coordinamento del Governo centrale. Le Comunità Autonome (Regioni) possono adottare misure restrittive della mobilità in entrata e uscita dalle Regioni e da specifici Comuni o quartieri.
PROVENIENZA DA PAESI A RISCHIO Si raccomanda di consultare attentamente la lista dei Paesi a rischio, aggiornata su base settimanale dalle Autorità spagnole, reperibile qui (per l’Italia, dal 6 al 12 settembre sono definite a rischio tutte le regioni). Se si proviene da una zona a rischio, vige l’obbligo di presentazione di uno dei seguenti documenti, che possono essere anche sotto forma del certificato EU COVID digitale per i cittadini appartenenti all’Unione Europea:

1. certificato di vaccinazione completa contro il COVID-19 (il documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e cognome dell’interessato, date di somministrazione, tipo di vaccino, numero di dosi, Paese che ha somministrato il vaccino, organismo che ha emesso il certificato). Saranno considerati validi i certificati di vaccinazione rilasciati dalle competenti Autorità del Paese di origine a partire dal quattordicesimo giorno successivo alla data di somministrazione dell’ultima dose del vaccino (o dell’unica dose, in caso di vaccino monodose). I vaccini ammessi sono quelli autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) o riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); oppure
2. certificato che attesti di essersi sottoposti a un test negatività al COVID-19 realizzato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale. I test ammessi sono quelli di natura molecolare e antigenici (test rapidi) riconosciuti dall’Unione europea. Il documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e cognome dell’interessato, data di estrazione del campione, tipo di test realizzato, Paese che ha emesso il certificato; oppure
3. certificato di guarigione dal COVID-19, emessoi almeno 11 giorni dopo il primo test positivo e con validità di 180 giorni dalla data di estrazione del campione. Il documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e cognome dell’interessato, data del test diagnostico positivo e di quello negativo, tipo di test realizzato, Paese che ha emesso il certificato. 
I certificati di cui sopra vanno prodotti in lingua spagnola, inglese, francese o tedesca; quelli in altra lingua devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in spagnolo. 
Nel caso in cui si possieda un certificato EU Covid digitale, verificabile tramite QR code, all’atto dell’inserimento dei propri dati nel formulario di salute pubblica spagnolo, il sistema dovrebbe fornire al viaggiatore un QR code del tipo “Fast Control”. Se il certificato non è verificabile tramite QR code, potrà essere presentato in cartaceo al personale preposto ai controlli, alla partenza e all’arrivo.
PROVENIENZA DA PAESI NON A RISCHIO Se si proviene da Paesi/Regioni UE o Extra-UE non a rischio (per l’Italia: si veda sopra), si è soggetti esclusivamente a quanto indicato nel paragrafo “Obblighi Generali”. Di conseguenza, si rende necessaria solo la compilazione del formulario di salute pubblica. La compilazione del formulario fornirà al viaggiatore proveniente da zona non a rischio uno speciale QR Code denominato “Fast Control”. All’arrivo in aeroporto, si sarà sottoposti ai controlli sanitari previsti per tutti i passeggeri. Per maggiori dettagli, si rimanda a questa pagina e a questa pagina del Ministero della Salute Spagnolo.
Per quanto concerne le disposizioni vigenti per il Isole Canarie si rimanda a questo sito. Altre informazioni sul sito Viaggiare Sicuri. Per ulteriori informazioni, anche sulle misure restrittive interne, si vedano il sito Ambasciata italiana a Madrid e del Consolato Generale d’Italia a Barcellona.
Avviso del 3 settembre: L’evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 in Comunita’ Autonome Catalogna e Valencia puo’ causare rallentamenti nell’individuazione, da parte delle competenti Autorita’ sanitarie, di strutture ricettive per consentire ai turisti stranieri di svolgere il previsto periodo di isolamento in caso di positivita’. Le strutture disponibili risultano limitate nel numero e nelle capacita’ di accoglienza. Prima di intraprendere un viaggio verso queste destinazioni, si raccomanda di pianificarne attentamente ogni aspetto, di mantenersi informati sull’andamento della curva epidemiologica e di munirsi di adeguata copertura assicurativa, tenuto conto del rischio di risultare positivi o di venire a contatto con persone positive al Covid-19, con conseguente obbligo di quarantena in loco
Svezia – Dal 1 luglio 2021, in ottemperanza al Regolamento UE sul certificato digitale COVID dell’UE, saranno accettate le Certificazioni Digitali Covid UE, che contengano l’indicazione di aver ricevuto almeno una dose del vaccino oppure di guarigione dal Covid o, in alternativa, un certificato di negatività al Covid effettuato tramite tampone antigenico/rapido o molecolare/PCR entro le 72 ore dall’ingresso nel Paese se si proviene da un paese UE+ ed entro le 48 ore se si proviene da un Paese extraeuropero. Se non si dispone della Certificazione Digitale Covid UE, è necessario esibire uno fra i seguenti documenti:

-un certificato di avvenuta vaccinazione che riporti le informazioni della persona vaccinata, della tipologia di vaccino somministrato e il numero di dosi somministrate (l’ingresso sarà consentito trascorsi almeno 14 giorni dopo la data della prima dose di vaccino contro il Covid-19); – oppure un certificato di guarigione rilasciato dopo almeno 11 giorni dal primo tampone positivo e valido per un massimo di 180 giorni dal giorno del primo risultato positivo; – oppure un certificato di negatività al Covid effettuato tramite tampone antigenico/rapido o molecolare/PCR, effettuato entro le 72 ore dall’ingresso nel Paese.
Solo nel caso in cui compaiano sintomi riconducibili al Coronavirus, le Autorità raccomandano inoltre di effettuare un test molecolare all’arrivo, di osservare un periodo di isolamento fiduciario di 7 giorni e di sottoporsi ad un secondo tampone dopo 5 giorni dall’ingresso nel Paese. Tale raccomandazione è rivolta anche alle categorie esentate dalla presentazione del certificato di un test Covid negativo. Per i dettagli vedere sezione sanitaria su Viaggiare Sicuri. Attualmente permangono limitazioni per viaggiatori provenienti da Paesi extra UE (per i dettagli cliccare qui). Dal 31 marzo 2021 non sono più in vigore restrizioni di ingresso specifiche da Norvegia, Danimarca o Regno Unito. Dal 31 maggio 2021 le persone che fanno ingresso in Svezia dai Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia) NON sono più soggette a restrizioni e dunque non sono tenute ad esibire una certificazione di negatività al Covid; mentre per chi proviene dal Regno Unito si applicano le medesime restrizioni imposte ai viaggiatori da Paesi extra-UE. Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia a Stoccolma. Per maggiori informazioni sui viaggi da e verso la Svezia, il Ministero degli Esteri locale ha messo a disposizione il seguente numero utile +46(0)8-4059200 e si invita a consultare la pagina del sito della Polizia svedese.
Svizzera –  Si consiglia, prima di mettersi in viaggio, di consultare il sito ufficiale dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica svizzera e di verificare i provvedimenti in vigore compilando il Travelcheck interattivo, che fornisce indicazioni specifiche e sempre aggiornate per ogni tipologia di viaggiatore. La Certificazione Digitale Covid UE rilasciata in Italia è riconosciuta in Svizzera. INGRESSI PER VIA AEREA A partire dal 26 giugno 2021, il requisito della quarantena è revocato per tutti coloro che provengono dall’area Schengen. Dall’Area Schengen, si può entrare in Svizzera per via aerea a condizione di poter dimostrare di: a) essere completamente vaccinati; b) essere guariti da COVID-19. Se non si dispone di un certificato che attesti le condizioni indicate alla lettera a) o alla lettera b), si può entrare a condizione di sottoporsi a test PCR effettuato nelle 72 ore precedenti l’imbarco, ovvero test antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti l’imbarco.   In caso di arrivo in aereo è, inoltre, necessario compilare il modulo di contatto disponibile al seguente link. L’elenco degli Stati e delle aree ad alto rischio di infezione si riduce ai soli Stati e aree in cui circolano varianti virali preoccupanti per la Svizzera (non è inclusa l’Italia). Anche in provenienza da Stati o aree ad alto rischio, è possibile l’ingresso in Svizzera per via aerea, senza ulteriori adempimenti, a condizione di presentare un certificato di vaccinazione completata o di avvenuta guarigione. In mancanza, si può entrare con test PCR o antigenico negativo e sottoponendosi alla quarantena all’arrivo, per un periodo di 10 giorni. I minori di 16 anni sono comunque esclusi dagli obblighi di test e quarantena. INGRESSI VIA TERRA (macchina, bus, treno) L’ingresso via terra dall’Italia, al momento, è libero. Non è richiesta la presentazione del risultato negativo di un test, né sono previsti altri adempimenti. INFO PER PASSEGGERI IN TRANSITO Il transito per la Svizzera in provenienza dall’Italia (o da un altro Stato Schengen) è in linea di massima consentito. Una possibile limitazione riguarda l’ingresso in provenienza da uno Stato considerato ad alto rischio di trasmissibilità per il COVID (ved. sopra) in direzione di un altro stato Schengen: in questo caso l’ingresso in Svizzera è consentito anche come solo transito se la persona è stata completamente vaccinata. 
Ungheria –  Dal 1° luglio 2021, l’Ungheria consente l’ingresso, anche per motivi turistici, agli stranieri muniti all’arrivo di un certificato Green Pass COVID UE (Decreto Governativo 366 del 30 giugno 2021). CERTIFICAZIONI RICHIESTE Le frontiere ungheresi, chiuse dal 1° settembre 2020, sono state riaperte in forza al Decreto Governativo 366 del 30 giugno 2021. Dal 1° luglio 2021, l’Ungheria, al pari degli altri Stati UE, consente l’ingresso agli stranieri che  presentino un certificato Green Pass COVID UE, dal quale risulti alternativamente: – la vaccinazione contro il COVID-19 (validità di 270 giorni). Ai fini dell’ingresso in Ungheria è necessario aver ottenuto almeno la prima dose di vaccino; – l’ottenimento di un test anti-Covid PCR negativo (viene considerato valido ai fini dell’ingresso in Ungheria il test effettuato entro le 72 ore dal prelievo del campione); -un certificato di guarigione dal COVID-19. Vengono accettate anche certificazioni cartacee (non green pass) per quanto riguarda i test PCR e le attestazioni di guarigione dal COVID. Non vengono accettate attestazioni cartacee di certificati vaccinali rilasciati da alcuni Paesi (si veda Viaggiare Sicuri; non è compresa l’Italia). Per motivi ufficiali o di affari è possibile entrare senza restrizioni anche senza green pass. Occorre però presentare alle Autorità di frontiera idonea documentazione che attesti la natura ufficiale o commerciale del viaggio. Non è richiesta documentazione ai minori di età inferiore a 6 anni. TRANSITI AEROPORTUALI Il transito attraverso l’aeroporto di Budapest Liszt Ferenc è permesso a patto di non lasciare l’area internazionale. Si consiglia di verificare che la tratta di volo acquistata non preveda la necessità di effettuare un nuovo check-in in Ungheria. TRANSITI TERRESTRI In forza al Decreto Governativo n. 347/2021 (VI.22.), l’accesso in Ungheria è consentito senza restrizioni ai viaggiatori in ingresso dai territori di: Austria, Croazia, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia, esclusivamente attraverso i valici di frontiera terrestri. Per ingresso da Paesi extra UE si veda sito Viaggiare Sicuri.
VIAGGI IN EUROPA – ALTRI STATI

Secondo l’ordinanza 28 agosto, almeno fino al 25 ottobre sono liberamente consentiti, in base alla normativa italiana, gli spostamenti per qualsiasi ragione VERSO i seguenti Stati (inclusi nella “lista D”), fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale:
– Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Serbia, Ucraina

Attenzione, però:
1. Per il rientro DA questi Stati, si veda successivamente il paragrafo “INGRESSI IN ITALIA”.

2. L’Italia permette di recarsi in questi Stati, ma è possibile che alcuni di questi Stati applichino forme di restrizione all’ingresso. Informazioni sempre aggiornate sono trovabili sul sito Viaggiare Sicuri, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it), che consigliamo caldamente di consultare prima di mettersi in viaggio, e sul sito reopen.europa.eu. Si può anche utilizzare il questionario messo a punto dal Ministero degli Affari Esteri. 
3. La Farnesina raccomanda: “Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi.  Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19”. 

In particolare (dati aggiornati al 10 settembre):

Albania – A partire dal 6 settembre 2021: Le persone in ingresso o in transito in Albania (ad eccezione dei minori fino ai 6 anni d’età) dovranno essere munite di uno dei seguenti documenti: 1. passaporto vaccinale (dal quale risulti che la data del completamento della vaccinazione sia almeno due settimane prima della data di ingresso in Albania); 2. test PCR effettuato entro 72 ore o test rapido antigenico effettuato entro 48 ore dall’ingresso in Albania; 3. certificato di guarigione attestante l’avvenuto superamento dell’infezione da SARS-COV 2 rilasciato non oltre i sei mesi precedenti l’ingresso in Albania. Per un approfondimento, si rimanda a questo sito . Dal 1° settembre 2021, è in vigore un coprifuoco dalle 23.00 alle 6.00 del mattino, con eccezioni solo per spostamenti dovuti a lavoro, emergenze o motivi di salut
Bosnia Erzegovina – A partire dal 12 giugno 2021, l’ingresso dei cittadini stranieri in Bosnia Erzegovina è condizionato alla presentazione, alle Autorità di frontiera, alternativamente: – dei risultati di un test PCR o antigenico rapido per il virus COVID-19 che attesti la negatività dell’individuo, non più vecchio di 48 ore; – di un certificato che attesti che l’individuo ha ricevuto la seconda dose di vaccino COVID-19 (o una dose nel caso in cui si tratti di un vaccino a dose unica) almeno 14 giorni prima dell’arrivo in Bosnia Erzegovina; – di un certificato rilasciato da un medico attestante che l’individuo ha superato la malattia da COVID-19 nel periodo compreso tra i 14 e i 180 giorni antecedenti all’arrivo in Bosnia Erzegovina. Sono esentati dagli obblighi di cui sopra alcune specifiche categorie, tra cui: i cittadini di Serbia, Croazia e Montenegro, i diplomatici ed i funzionari di Ambasciate ed Organizzazioni Internazionali accreditati nel Paese, lo staff EUFOR/NATO ed il personale militare dei Paesi del Patto Atlantico, i trasportatori merci e gli equipaggi. Sono parimenti esentati dagli obblighi di cui sopra i cittadini stranieri residenti in Bosnia Erzegovina che rientrano nel Paese dopo aver soggiornato in Serbia, Croazia e Montenegro per un periodo non superiore alle 48 ore, ed i bambini minori di 7 anni che viaggiano con i propri genitori o tutori legali (a patto che gli stessi siano in possesso di test PCR o antigenico negativo, certificato di vaccinazione o certificato sanitario relativo alla pregressa malattia da COVID, come sopra descritto). E’ consentito l’ingresso nel Paese con il passaporto o la carta di identità (elettronica o cartacea) valida per l’espatrio. La data di scadenza dei documenti deve eccedere di almeno 3 mesi il periodo previsto di soggiorno in Bosnia Erzegovina. Il transito è in ogni caso consentito per il ritorno al proprio Paese di abituale residenza. L’attraversamento della striscia di Neum è in ogni caso consentito a patto di non sostare nel territorio della Bosnia Erzegovina e di raggiungere la frontiera nel più breve tempo possibile. Si raccomanda a tutti i connazionali che entrano nel Paese di adeguarsi e rispettare le norme di sicurezza e le indicazioni delle Autorità locali in materia sanitaria. Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di ingresso in Bosnia Erzegovina, si raccomanda di visitare il sito web della Polizia di Frontiera statale, all’indirizzo. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’ Ambasciata d’Italia a Sarajevo.
Gibilterra – Le disposizioni per l’ingresso a Gibilterra variano a seconda dei Paesi di provenienza, classificati, a seconda dell’incidenza dei contagi da COVID-19, in tre categorie, verde, gialla e rossa. L’Italia è al momento compresa nella lista gialla.  Per i viaggiatori vaccinati, che nei 10 giorni precedenti l’ingresso nel paese hanno soggiornato in un paese della lista gialla,  sono applicate le stesse regole dei viaggiatori vaccinati provenienti da un paese della lista verde. I viaggiatori non vaccinati devono presentare all’ingresso il risultato negativo di un test COVID rapido effettuato entro le 48 ore precedenti il volo. Devono inoltre effettuare un test COVID-19 PCR all’ingresso, auto isolarsi per un periodo di 5 giorni al termine del quale dovranno ripetere un ulteriore test PCR. Per i viaggiatori provenienti da Paesi della lista verde e rossa si veda il sito Viaggiare Sicuri. Per maggiori informazioni, comprese quelle relative ai test ai test da effettuare prima dei voli per Gibilterra, si rimanda al sito del Governo di Gibilterra.
Kosovo – Sono aperti tutti i valichi di frontiera terrestre, così come l’aeroporto di Pristina. Per chi arriva dall’estero è obbligatorio presentare un certificato che attesti, alternativamente: a) di aver ricevuto almeno una dose di vaccino; b) di essere negativi al covid a seguito di test antigenico (realizzato nelle ultime 48 ore) o molecolare (realizzato nelle ultime 72 ore); c) di aver superato la malattia e di avere gli anticorpi (documento emesso massimo 30 giorni prima dell’arrivo nel Paese). Sono esonerati da tale misura: i viaggiatori in transito nel Paese per meno di 3 ore, inclusi i trasportatori; i viaggiatori in transito nel Paese per meno di 5 ore con autobus organizzato o linea di transito internazionale regolare; il personale diplomatico accreditato; i minori di 18 anni. Per quanto riguarda le misure interne, fino al 13 settembre 2021 è stato ristabilito il coprifuoco notturno (dalle 22.00 alle 05.00). Per maggior informazioni si raccomanda di visitare l’apposita pagina  dell’Ambasciata d’Italia a Pristina.
Macedonia del Nord – A partire dal 1 settembre 2021, a tutti i maggiorenni che si recano in Macedonia del Nord, è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti documenti: – certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale; – test PCR negativo non più vecchio di 72 ore; – test antigenico negativo non più vecchio di 48 ore; – certificato di guarigione avvenuta negli ultimi 45 giorni. Si raccomanda di avere la documentazione elencata anche in lingua inglese. In assenza dei certificati sopra elencati i viaggiatori in ingresso dovranno osservare un isolamento fiduciario, a proprie spese, di 7 giorni.  Tale periodo di autoisolamento può essere interrotto dopo il 5o giorno dietro esibizione di un test PCR negativo. Ai viaggiatori in transito non è richiesta la documentazione di cui sopra, se lasciano il Paese entro 5 ore dall’ingresso.

Moldavia –  A partire dal 16 agosto 2021 l’ingresso nella Repubblica di Moldova è permesso senza alcuna restrizione per chi: è in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione, a condizione che la vaccinazione sia completa e che siano trascorsi, alla data dell’ingresso, almeno 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Il certificato di vaccinazione dovrà essere redatto in una delle seguenti lingue: romeno, inglese, italiano, francese, tedesco o russo;è un minore al di sotto dei 12 anni; presenta un test RT-PCR Covid-19 negativo effettuato entro 72 ore alla data dell’ingresso o dell’imbarco se si viaggia via aereo, oppure di un test antigenico rapido effettuato entro 48 ore alla data dell’ingresso o dell’imbarco se si viaggia via aereo. Il certificato del test dovrà essere redatto in una delle seguenti lingue: romeno, inglese, italiano, francese, tedesco o russo.è in possesso di un certificato medico che confermi la guarigione dal COVID19, avvenuta nel periodo compreso tra il 15-mo e il 180-mo giorno alla data dell’ingresso, redatto nelle seguenti lingue: romeno, inglese, italiano, francese, tedesco o russo;è in possesso di un certificato che attesti la presenza di anticorpi, redatto nelle seguenti lingue: romeno, inglese, italiano, francese, tedesco o russo.  Il certificato è valido per 90 gg dal momento del prelievo.Le persone che non presentano le suddette  condizioni dovranno compilare una scheda epidemiologica e osservare un periodo di autoisolamento di 14 giorni. L’autoisolamento può essere interrotto il 7mo giorno se si effettua un test RT-PCR Covid-19 oppure un test antigenico rapido, entrambi negativi.
Montenegro – Dal 14 settembre 2021, sarà consentito l’ingresso in Montenegro per i cittadini montenegrini e per gli stranieri soltanto qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: – che siano trascorsi 14 giorni dall’inoculazione della seconda dose dei vaccini che presuppongono la somministrazione di due dosi o dall’inoculazione dell’unica dose prevista; – che si possieda un test PCR negativo (effettuato da un massimo di 72 ore); – che si possieda un test PCR con esito positivo non anteriore a 14 e non più vecchio di 180 giorni (secondo le disposizioni adottate dal Montenegro tale certificazione equivale ad un certificato di avvenuta guarigione dal COVID); – che si possieda un test antigenico rapido negativo (effettuato da un massimo di 48 ore). In mancanza di una delle certificazioni sopra elencate, i cittadini montenegrini e gli stranieri con residenza anagrafica in Montenegro potranno comunque entrare in Montenegro osservando un periodo di autoisolamento di 14 giorni, che potrà essere interrotto il sesto giorno dalla data di ingresso nel Paese dietro presentazione di un test PCR negativo. Le persone di età inferiore ai 18 anni potranno entrare in Montenegro senza alcuna condizione. Per maggiori dettagli in merito alle nuove misure adottate a livello locale si invita a fare riferimento al sito dell’ Ambasciata d’Italia a Podgorica.
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Ai viaggiatori che non abbiano ricevuto un ciclo completo di vaccinazione, il governo britannico richiede di osservare quattro adempimenti:
1) presentare il risultato negativo di un tampone COVID-19 effettuato nei tre giorni precedenti il giorno della partenza e che soddisfi i parametri specificati dal governo britannico;
2) compilare un formulario online (“travel locator form”) nei due giorni precedenti il giorno della partenza;
3) osservare un isolamento cautelare di durata ordinaria di 10 giorni (con modalità specifiche a seconda dei paesi visitati prima dell’arrivo nel Regno Unito);
4) sottoporsi a due tamponi di controllo, entro il 2° giorno e l’8° giorno dopo l’arrivo nel Regno Unito.
Dal 2 agosto 2021, i passeggeri in arrivo nel Regno Unito dall’Italia e da altre destinazioni classificate come a rischio medio (l’intera lista arancione britannica, ma non la Francia) che abbiano completato il ciclo di vaccinazione secondo quanto indicato qui (paragrafo “What counts as fully vaccinated”), possono beneficiare di procedure di ingresso semplificate. I viaggiatori dovranno sottoporsi ad un tampone pre-partenza (nei tre giorni precedenti il giorno del viaggio), ad un tampone di monitoraggio (entro il 2° giorno dopo l’arrivo, c.d. “day 2 test”) e dovranno compilare un passenger locator form (indicando lì gli estremi della prenotazione del “day 2 test” e dichiarando di aver completato un ciclo di vaccinazione), ma non dovranno più osservare un periodo di isolamento cautelare o sottoporsi ad un tampone di monitoraggio l’8° giorno. L’esibizione della certificazione verde / green pass europeo/app NHS sarà richiesta all’imbarco e ai controlli all’arrivo nel Regno Unito.
 Per i minori che viaggiano al seguito di adulti doppi vaccinati in arrivo da Paesi in lista arancione sono previste le seguenti esenzioni:
– i bambini fino ai quattro anni saranno esentati da qualsiasi tampone e dall’obbligo di isolamento cautelare;
– per i bambini dai 5 ai 10 anni, sarà richiesto solo un tampone in occasione del 2° giorno dopo l’arrivo, ma non il tampone pre-partenza o il tampone dell’8° giorno;
–  i minori dagli 11 ai 17 anni saranno esentati dall’obbligo di isolamento cautelare e dal tampone dell’8° giorno, ma dovranno sottoporsi a tampone pre-partenza e entro il 2° giorno dopo l’arrivo.

Per viaggi con destinazione finale nel Regno Unito, ma al di fuori dell’Inghilterra, si prega di fare riferimento alle indicazioni diramate dalle regioni autonome del Galles, dell’Irlanda del Nord e della Scozia o dalle autorità delle Isole del Canale (Guernsey e Jersey) e dell’Isola di Man, che possono variare anche significativamente dalle norme del resto del Paese. Si rimanda per maggiori informazioni al sito web dell’Ambasciata d’Italia a Londra.

Serbia – L’ingresso in Serbia è consentito secondo le seguenti modalità: PER I CITTADINI STRANIERI È NECESSARIO, ALTERNATIVAMENTE: Test PCR negativo (o test antigenico, se la persona proviene dagli USA), non antecedente le 48 ore dall’ingresso;Certificato di vaccinazione completa rilasciato dalla Repubblica di Serbia, ovvero da uno Stato estero con il quale la Repubblica di Serbia ha concluso un accordo sul riconoscimento della vaccinazione (Grecia, Ungheria, Romania, Slovenia, Turchia, EAU, Repubblica Ceca) o con cui vi sia reciprocità di fatto nel riconoscimento del certificato di vaccinazione;Certificato di guarigione dal COVID-19 attestante che il titolare del documento è guarito ovvero gli è stato diagnosticato il virus, a condizione che dal primo test siano trascorsi non meno di 14 giorni o non più di sei mesi, rilasciato dalle competenti Autorità serbe ovvero dalle Autorità di uno Stato con cui la Serbia ha concluso un accordo di reciprocità o vi sia una reciprocità di fatto sul riconoscimento di questi certificati. Sono previste eccezioni, per le quali si rimanda a Viaggiare Sicuri. INGRESSO IN SERBIA PER MOTIVI D’AFFARI Dal 20 gennaio 2021 è in vigore un sistema facilitato per gli ingressi per motivi d’affari, che consente di effettuare il test COVID (test RT-PCR o un test antigenico per il virus SARS-CoV-2) direttamente in Serbia. Al fine di usufruire di questa procedura agevolata o per richiedere ulteriori informazioni, si prega di inviare – almeno 48 ore prima del previsto ingresso in Serbia – una richiesta via email alla Camera di Commercio serba all’indirizzo [email protected], fornendo, in lingua inglese o serba, i dati richiesti su carta intestata aziendale (Per i dettagli consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado). Il risultato del test deve essere effettuato entro 24 ore dall’ingresso in Serbia presso uno dei laboratori serbi accreditati elencati qui di seguito (link), che effettueranno un test antigenico rapido, e comunicato alla Camera di Commercio. La Camera stessa provvederà a informare tempestivamente la Polizia di confine per ottenere l’autorizzazione all’ingresso. Nel caso in cui la persona interessata non presenti un risultato negativo entro il termine di 24 ore dal momento dell’attraversamento dello stato frontiera o se il test sia positivo, la Camera ne informerà immediatamente l’ufficio competente per la sanità pubblica. I cittadini stranieri che entrino in Serbia per motivi d’affari potranno comunque avvalersi della possibilità di presentare in frontiera il risultato di un test PCR negativo risalente a non oltre le 48 ore precedenti l’ingresso. CITTADINI SERBI E ALTRE CATEGORIE Si veda sito Viaggiare Sicuri. Alle persone sprovviste di uno dei documenti di cui sopra, è fatto obbligo di rispettare la misura di quarantena domiciliare di 10 giorni dalla data di attraversamento del confine, segnalandosi all’ente di sanità pubblica territorialmente competente entro 24 ore dall’ora di attraversamento del confine di Stato (tramite applicazione elettronica sul sito).

Ucraina –  Le Autorità ucraine hanno disposto che, a partire dal 2 giugno 2021, tutti i cittadini stranieri che intendano fare ingresso in Ucraina devono presentare uno dei seguenti documenti: – un documento che confermi l’avvenuta effettuazione di un ciclo completo di vaccinazione contro il COVID-19 con vaccini inclusi dall’OMS nella lista degli approvati per l’uso in situazioni di emergenza; oppure – un test rapido per l’antigene SARS-CoV-2 (RAT) effettuato non più di 72 ore prima dell’ingresso; oppure – un certificato di un risultato negativo del test PCR effettuato non più di 72 ore prima dell’ingresso. I suddetti documenti devono essere redatti in lingua inglese o essere accompagnati dalla traduzione in lingua inglese. Il test o la vaccinazione non sono richiesti per i bambini sotto i 12 anni. Devono, inoltre, essere in possesso di una polizza assicurativa sanitaria che preveda esplicitamente la copertura Covid-19 valida per l’intera durata del soggiorno nel Paese (per i dettagli si rimanda a Viaggiare Sicuri). In assenza di una polizza assicurativa o di uno dei suddetti documenti, le Autorità di Frontiera ucraine hanno il diritto di negare l’ingresso nel Passe agli stranieri e agli apolidi.

A partire dal 5 agosto 2021, tutte le persone che intendano fare ingresso in Ucraina e non siano state vaccinate contro il coronavirus (con uno dei vaccini COVID-19 approvati dall’OMS) devono installare l’applicazione mobile Vdoma. Inoltre, a seconda della durata della permanenza in Ucraina, devono effettuare un test molecolare o antigenico e, a seconda del risultato, possono doversi sottoporre ad isolamento fiduciario per 10 giorni. Se il soggiorno in Ucraina è di durata inferiore a 72 ore (calcolate dal momento dell’ingresso), si può lasciare il Paese al termine di detto periodo. In caso di permanenza per periodi più lunghi, trascorse le 72 ore dall’arrivo è necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico in loco. Se il risultato è negativo, si può continuare liberamente il soggiorno. In caso di test positivo, è necessario sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni, nel luogo che verrà indicato sull’applicazione Vdoma.  E’ comunque possibile terminare il periodo di isolamento fiduciario prima dei 10 giorni in seguito all’esecuzione di un test PCR o un test antigenico rapido con esito negativo. 
I nuovi requisiti non si applicano ai rappresentanti del corpo diplomatico e ai membri delle loro famiglie, nonché ad una serie di altre categorie di cittadini stranieri, in conformità con le eccezioni indicate nella risoluzione del Consiglio dei Ministri dell’Ucraina del 9 dicembre 2020 №1236 (per maggiori dettagli si rimanda a Viaggiare Sicuri). Per i dettagli si rimanda alla sezione sanitaria della Scheda di Viaggiare Sicuri. Per ulteriori informazioni sul regime di ingressi, assicurazione e situazione sanitaria nel Paese si consiglia di consultare il portale del Gabinetto dei Ministri dedicato all’emergenza sanitaria (in inglese); il sito del Ministero della Salute ucraino (solo in ucraino) ed anche il sito Visit Ukraine (in inglese). Per ulteriori informazioni sulle misure adottate dalle autorità locali sul piano interno per l’intero territorio nazionale, e in particolare per la capitale Kiev, consultare la sezione Situazione Sanitaria della scheda su Viaggiare Sicuri. 
 
 
VIAGGI NEL MONDO
Informazioni sempre aggiornate sono trovabili sul sito Viaggiare Sicuri, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it), che consigliamo caldamente di consultare prima di mettersi in viaggio. Si può anche utilizzare il questionario messo a punto dal Ministero degli Affari Esteri.

La Farnesina raccomanda: “Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi.  Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19”. 

1. Israele (compreso nella lista C)

Secondo l’Ordinanza 2 aprile, sono liberamente consentiti, in base alla normativa italiana gli spostamenti per qualsiasi ragione (anche per turismo) VERSO Israele almeno fino al 25 ottobre (il Paese è compreso nella “lista C”), fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale. 
Attenzione, però:
1. Per il rientro in Italia DA Israele, si veda successivamente il paragrafo “INGRESSI IN ITALIA”.
2. Norme di entrata e uscita in Israele (aggiornate al 10 settembre). 
INGRESSO: L’ingresso e il transito in Israele da parte di cittadini non israeliani non è consentito, salvo che il viaggiatore abbia: 1) una specifica autorizzazione rilasciata da parte delle Autorità israeliane, a meno che il viaggiatore sia titolare di carta d’identità israeliana (“teudat zeut”) o di visti di lungo periodo (B1 o A1, A2, A3, A4, A5). Per maggiori informazioni sulle procedure per richiedere un’autorizzazione all’ingresso in Israele, consultare questo link. 2) un test PCR negativo effettuato entro le 72 ore dalla partenza da presentare al vettore aereo prima dell’imbarco;
3) un’autocertificazione sanitaria ottenuta compilando online entro le 24 ore dalla partenza un “Entry Statement”; 4) un’assicurazione sanitaria che copra il rischio di malattia da COVID per tutto il periodo di permanenza in Israele.
ll’arrivo in Israele è obbligatorio sottoporsi in aeroporto a un ulteriore test PCR ed effettuare una quarantena di 14 giorni, riducibili a  con un secondo test PCR negativo effettuato il settimo giorno. I titolari di passaporto vaccinale israeliano che hanno ricevuto tre dosi oppure due, purché la seconda dose sia stata effettuata nei sei mesi precedenti l’ingresso nel Paese, nonché i titolari di certificato di guarigione israeliano non più vecchio di sei mesi, potranno effettuare una quarantena ridotta, ossia fino alla ricezione dell’esito del test PCR o comunque non oltre le 24 ore dall’ingresso nel Paese.
A partire dal 20 agosto 2021, per accedere a qualunque evento culturale o sportivo, palestre, ristoranti, sale banchetto, sale conferenze, attrazioni turistiche e luoghi religiosi, a prescindere dal numero di presenze, è necessario presentare il “green pass” o il certificato di vaccinazione/guarigione o di test negativo (ad eccezione dei minori di tre anni).

Si ricorda, infine, che le Autorità israeliane potrebbero modificare ulteriormente le disposizioni relative agli ingressi nel Paese. Si raccomanda pertanto di monitorare costantemente il sito del Ministero della Salute israeliano e quello dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv, nonché il sito della propria compagnia aerea.

USCITA Il Ministero della Salute italiano ha riconosciuto i certificati israeliani di vaccinazione e guarigione dal COVID (vedi qui modello riconosciuto) e quelli che attestano un tampone negativo come equivalenti ai certificati italiani, sia ai fini dell’ingresso in Italia sia come “green pass” per l’accesso in Italia a locali e pubblici esercizi al chiuso, nonché a spettacoli ed eventi. Inoltre, in base alla normativa italiana, i viaggi in Italia da Israele sono consentiti senza necessità di motivazione, anche per turismo. Pertanto, per partire da Israele verso l’Italia è necessario: 1) compilare entro le 24 ore dalla partenza l'”Exit statement” richiesto dalle Autorità israeliane; 2) presentare al vettore aereo al momento dell’imbarco uno dei sopracitati certificati (NB: qualora si presenti il certificato di un tampone molecolare o antigenico negativo, dovrà essere stato effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia); 3) compilare obbligatoriamente online il “Passenger Locator Form” europeo (qui). Si raccomanda altresì di prestare la massima attenzione ad eventuali specifiche disposizioni dettate dalla compagnia aerea prescelta, che potrebbero comunque richiedere un test PCR negativo, nonché alle regole e prescrizioni sanitarie previste da eventuali Paesi di destinazione o transito. Si ricorda, infine, che le Autorità israeliane potrebbero modificare ulteriormente le disposizioni relative agli ingressi nel Paese. Si raccomanda pertanto di monitorare costantemente il sito del Ministero della Salute israeliano e quello dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv, nonché il sito della propria compagnia aerea.
 
2. Altri Paesi della “Lista D”:
Verso questi Paesi:
– Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Brunei, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Qatar, Singapore, Taiwan, Hong Kong e Macao
– Canada, Stati Uniti d’America
– Australia, Nuova Zelanda
secondo l’ordinanza del 28 agosto fino ad almeno il 25 ottobre sono consentiti gli spostamenti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale).
 

Attenzione, però:
1. Per il rientro DA questi Stati, si veda successivamente il paragrafo “INGRESSI IN ITALIA”.
2. L’Italia permette di recarsi in questi Stati, ma è possibile che alcuni di questi Stati applichino forme di restrizione all’ingresso. Informazioni sempre aggiornate sono trovabili sul sito Viaggiare Sicuri, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it), che consigliamo caldamente di consultare prima di mettersi in viaggio. Si può anche utilizzare il questionario messo a punto dal Ministero degli Affari Esteri. 
3. La Farnesina raccomanda: “Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi.  Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19”. 

In particolare (dati aggiornati al 10 settembre):

 
Armenia. E’ permesso l’ingresso in Armenia a tutti i viaggiatori stranieri, in ingresso per via aerea (così come in ingresso dalle frontiere terrestri dalla Georgia) dietro presentazione di un certificato, in lingua armena, russa o inglese,  che attesti il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni dall’ultima somministrazione, prima dell’entrata nel Paese. In assenza del certificato vaccinale  è necessario presentare una certificazione che attesti il risultato negativo di un test COVID-19 PCR effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Armenia. La certificazione deve essere presentata in lingua inglese, russa o armena, deve includere i dati anagrafici dell’interessato e il numero del passaporto, stampato su carta intestata del laboratorio che l’ha eseguito e deve contenere il logo, l’indirizzo del laboratorio e i contatti telefonici, email ecc. I viaggiatori in ingresso senza i suddetti certificati, saranno sottoposti al test COVID-19 PCR (a proprie spese) direttamente in aeroporto o al controllo della frontiera terrestre e dovranno rispettare l’autoisolamento obbligatorio fino a quando il risultato del test sarà reso noto.  Laddove emergano dei sintomi, segue il ricovero. l bambini di età inferiore a 1 anno sono esentati dall’effettuazione del test antigenico ovvero dalla presentazione del certificato vaccinale. l bambini di età inferiore ad 1 anno sono esentati dall’effettuazione del test antigenico ovvero dalla presentazione del certificato vaccinale.
Arabia Saudita. Dal 1 agosto 2021 le Autorità saudite hanno ripristinato il visto turistico, ottenibile attraverso il portale VisitSaudi, consentendo l’ingresso in Arabia Saudita a condizione di esibire: – un certificato di PCR test negativo eseguito nelle 72 ore precedenti l’imbarco sul volo; – un certificato di vaccinazione da Covid-19 rilasciato a seguito di somministrazione di cicli completi di vaccino riconosciuti dall’Arabia Saudita (due dosi di Pfizer, AstraZeneca o Moderna oppure una dose di Johnson & Johnson). Tutti i turisti in arrivo devono registrare la loro vaccinazione nel portale non più di 72 ore prima del loro arrivo previsto nel Regno. Il numero di registrazione rilasciato al termine di questa procedura viene verificato dalle compagnie aeree prima dell’emissione della carta d’imbarco e dalle autorità saudite all’arrivo. A seguire, sarà anche necessario scaricare e registrarsi sull’app “Tawakkalna”, richiesta anche per l’ingresso nei locali pubblici. Per i passeggeri internazionali in possesso di altro tipo di visto (ad esempio visto per affari), l’ingresso in Arabia Saudita sarà autorizzato secondo le seguenti condizioni: – certificato di PCR test negativo eseguito nelle 72 ore precedenti l’imbarco sul volo; – per i vaccinati: esenzione dalla quarantena, previa registrazione sul portale del certificato di vaccinazione riconosciuto dall’Arabia Saudita (due dosi di Pfizer, AstraZeneca oppure Moderna oppure una dose di Johnson & Johnson); – per i non vaccinati: quarantena obbligatoria di sette giorni a partire dall’ingresso sul territorio saudita da effettuarsi presso la città di arrivo; al termine del periodo di isolamento, occorre effettuare un nuovo esame PCR. In caso di esito negativo, l’isolamento può essere interrotto l’8° giorno. L’Autorità per l’aviazione civile saudita ha istruito le compagnie aeree di includere nel prezzo del biglietto aereo il costo per trascorrere il periodo di quarantena in una delle apposite strutture alberghiere indicate dal Ministero del Turismo saudita, nonché il costo dell’assicurazione sanitaria per l’eventualità di contagio. Per le ulteriori misure preventive da rispettare durante il soggiorno in Arabia Saudita si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia a Riad.
Azerbaigian. Al fine di contenere la diffusione del COVID-19, le autorità locali hanno introdotto  alcune misure restrittive per i viaggiatori in ingresso o in uscita dal Paese. Rimangono in vigore la sospensione di alcuni collegamenti aerei, marittimi e terrestri internazionali da/per l’Azerbaigian. Dal 6 settembre 2021, è stato ripristinato il diritto all’ingresso in Azerbaigian dei cittadini italiani o dei residenti stranieri di lungo periodo in Italia (inclusi gli apolidi). Per l’ottenimento di un visto di ingresso elettronico, è necessario collegarsi al portale ufficiale ASAN VIZA. INGRESSO Prima di imbarcarsi su un volo per l’Azerbaigian è necessario acquisire due documenti essenziali: 1. un certificato ufficiale (in lingua inglese e auspicabilmente con QR code) di completamento del ciclo vaccinale anti-COVID; 2. un certificato che comprovi l’effettuazione di un tampone PCR con esito negativo, nelle 72 ore precedenti il volo. E’ consigliabile munirsi di un certificato di negatività verificabile mediante codice QR, poiché i passeggeri che ne siano sprovvisti potrebbero essere sottoposti a controlli di sicurezza più prolungati e accurati. Non è più previsto l’autoisolamento all’arrivo nel Paese, ma chi presentasse sintomi assimilabili al COVID-19 potrebbe essere condotto in una struttura medica statale per svolgere accertamenti e un periodo di quarantena. USCITA I passeggeri in partenza dall’Azerbaigian necessitano di presentare all’imbarco un test PCR, con esito negativo, nelle 48 ore  precedenti il volo. Si prega di consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia a Baku per una lista delle cliniche della capitale in grado di effettuare tali test.
Brunei. Le Autorità sanitarie locali hanno introdotto misure restrittive sia per l’ingresso che per l’uscita dal Paese. Non è consentito l’ingresso e il transito nel Paese ai visitatori a breve termine. E’ possibile chiedere un Entry-Travel-Pass per motivi di lavoro, studio, trattamenti medici, ricongiungimenti familiari, o circostanze eccezionali. La domanda deve essere presentata da uno sponsor locale tramite il portale Entry Travel Pass almeno 8 giorni lavorativi prima della data prevista per il viaggio. 72 ore prima della partenza i viaggiatori sono tenuti ad effettuare un tampone SARS-COV-2 RT-PCR (in caso di impossibilità ad effettuare il test è possibile chiedere un’esenzione al Ministero della Salute: [email protected]).  All’arrivo in Brunei i viaggiatori stranieri autorizzati sono tenuti a sostenere sia i costi del tampone, pari a 350 dollari del Brunei, che quelli dell’autoisolamento in una struttura designata, per un periodo dai 2 ai 14 giorni, in base alla valutazione sul rischio del paese di provenienza fatta dalle autorità locali. È responsabilità del viaggiatore o dell’agenzia di sponsorizzazione prenotare direttamente con gli albergatori e assicurarsi tale alloggio prima dell’arrivo. Il mancato rispetto dell’isolamento obbligatorio comporta una multa fino a $10,000 o un periodo di detenzione fino a 6 mesi o entrambe. I viaggiatori sono inoltre tenuti a scaricare l’App BruHealth prima di entrare nel paese. Ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare sono disponibili qui. A partire dal 16 marzo 2020 si applica a tutti i cittadini e ai residenti il divieto di uscita dal Paese, con deroga per i seguenti casi: necessità di sottoporsi a urgenti cure mediche, partecipazione ad audizioni giudiziarie e continuazione degli studi all’estero. Le richieste per l’uscita dal Paese sono soggette all’approvazione dell’ufficio del Primo Ministro e devono essere presentate tramite questo form. Ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare sono disponibili qui. In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura indicata, si prega di segnalarlo all’Ambasciata d’Italia a Singapore (contatti nella sezione Informazioni Generali di questa scheda). A partire dal 1 agosto 2021, oltre a tutti gli altri requisiti summenzionati, tutti i cittadini e i residenti del Brunei devono sottoporsi a  vaccinazione contro il COVID-19 prima di uscire dal Paese. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito del Ministero della salute Brunei , quello dell’ Ufficio del Primo Ministro e quello dell’ Agenzia per il Turismo.
Corea del Sud. Dal 1 aprile 2020 è in vigore la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo in Corea. Dall’8 gennaio 2021 tutti gli stranieri che entrano in Corea del Sud attraverso gli aeroporti del Paese (e a partire dal 15 gennaio 2021 dai porti sudcoreani) devono presentare la conferma dell’esito negativo del tampone PCR COVID-19 emessa entro le 72 ore precedenti la data di partenza. L’esito del test va presentato in inglese o in coreano, oppure con traduzione certificata in inglese. Tutti i viaggiatori, anche se asintomatici, sono sottoposti al test COVID-19 nelle apposite strutture sanitarie allestite presso il porto o l’aeroporto d’ingresso. Le persone risultate positive sono ricoverate per il trattamento in apposite strutture o sottoposte al monitoraggio presso un “Living Treatment Center” a seconda della gravita’ dei sintomi, mentre le persone risultate negative devono osservare l’autoisolamento monitorato di 14 giorni. I cittadini stranieri asintomatici in possesso di visti d’ingresso di lungo termine che hanno una residenza in Corea devono osservare la quarantena presso il proprio domicilio. I cittadini stranieri con visti di breve termine e tutti gli altri viaggiatori sprovvisti di un domicilio in Corea devono autoisolarsi nelle strutture indicate dalle autorità di immigrazione a spese proprie, che possono arrivare fino a 150.000 Won sudcoreani pari a circa 110 Euro al giorno. Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici (A1), visti ufficiali (A2) e nel caso di presenza di specifici accordi bilaterali con il Paese di provenienza (A3). E’ inoltre possibile ottenere un apposito certificato (Isolation Exemption Certificate) per viaggi d’affari e visite accademiche o umanitarie da parte delle autorità diplomatico-consolari coreane competenti al rilascio del visto d’ingresso. È prevista l’esenzione dalla quarantena per i viaggiatori che abbiano completato il ciclo vaccinale in Corea e vi facciano rientro, ma solo alle condizioni elencate sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Seoul. Dal 1 luglio 2021, alcune categorie limitate di viaggiatori che entrano in Corea dall’estero, in possesso di un certificato di immunizzazione con vaccini ricnosciuti dall’OMS, possono ottenere un certificato di esenzione dalla quarantena tramite l’Ambasciata di Corea o Consolato di Corea competente per il proprio luogo di residenza. La casistica è limitata e soggetta a condizioni categoriche, rispetto alle quali l’Ambasciata d’Italia a Seoul non svolge alcun ruolo. Le domande di esenzione e i relativi quesiti possono essere rivolti all’Ambasciata di Corea a Roma o al Consolato Generale di Corea a Milano. Maggiori informazioni sono reperibili sui rispettivi siti web: Ambasciata di Corea a Roma e Consolato Generale a Milano. Nei casi di deroga dall’obbligo di quarantena il viaggiatore è comunque sottoposto al test al COVID-19 all’arrivo nel Paese ed e soggetto al c.d. “monitoraggio attivo” attraverso la registrazione sulla Self-Analysis App e le telefonate a cadenza giornaliera da parte delle autorità sanitarie coreane. A partire dal 5 maggio 2021 è in vigore in Corea del Sud l’esenzione dalla quarantena per i viaggiatori che rientrano dall’estero e che hanno completato la vaccinazione in territorio coreano, seguendo la campagna vaccinale delle Autorità coreane. Non sono soggetti alla quarantena coloro che rimangono esclusivamente nell’area transiti dell’Aeroporto Internazionale di Incheon, ma una volta abbandonata tale area, anche soltanto per prelevare il proprio bagaglio, tutti i passeggeri sono sottoposti alle misure di quarantena. Tutti i cittadini stranieri che violano le suindicate disposizioni sono soggetti all’espulsione e al divieto d’ingresso in Corea. A partire dal 1° settembre 2021 la Repubblica di Corea ripristina l’esenzione dal visto per ingressi di breve durata, vigente sulla base del relativo accordo bilaterale del 1975 e temporaneamente sospesa a partire dallo scorso 13 aprile 2020.

Conseguentemente, i cittadini italiani che si recheranno in Corea del Sud successivamente a tale data e per un periodo inferiore ai 90 giorni, non saranno obbligati a chiedere un visto di ingresso.
Tra le misure adottate per contrastare la diffusione di COVID-19, le autorità coreane hanno disposto che, dal 1 giugno 2020,  i residenti in Corea con visti di lungo periodo dovranno ottenere un permesso di re-ingresso dall’Ufficio Immigrazione di competenza qualora intendessero uscire dal Paese e poi rientrarvi.
Emirati Arabi Uniti. Qualora non già fornita dalla compagnia aerea (aspetto da verificare direttamente con la compagnia stessa), si raccomanda vivamente di munirsi di assicurazione sanitaria che copra anche eventuali spese legate al Covid-19 (cure, analisi, periodi di quarantena, ricoveri, rimpatri), in quanto i costi delle strutture sanitarie locali sono molto elevati, con la conseguenza che, in caso di isolamento obbligatorio o ricovero e mancanza di copertura assicurativa, il paziente debba far fronte a tutte le spese con mezzi propri. EMIRATO DI ABU DHABI I passeggeri, al di sopra dei 12 anni, in arrivo ad Abu Dhabi, in aggiunta al test molecolare (PCR) effettuato nel Paese di provenienza entro 48 ore dall’imbarco, sono sottoposti ad un ulteriore test PCR in arrivo all’aeroporto. Si consiglia di consultare il seguente link prima della partenza per verificare l’inclusione o meno del paese di provenienza nella lista verde. I passeggeri provenienti da Paesi in lista verde sono esonerati dalla quarantena, indipendentemente se vaccinati o meno. In caso di permanenza prolungata nell’Emirato di Abu Dhabi, tale test va ripetuto il 6º giorno (se vaccinati) o il 6º e il 9º giorno (se non vaccinati). I passeggeri provenienti da Paesi non in lista verde, sono esentati dalla quarantena ma dovranno ripetere il test PCR al 4^  e 8^ giorno (se vaccinati). I non vaccinati, invece, saranno sottoposti a 10 giorni di quarantena monitorata da braccialetto elettronico e ripetizione del test al 9^ giorno di permanenza. I viaggiatori in arrivo a Dubai che proseguono per Abu Dhabi, devono esibire al confine fra i due emirati un certificato di negatività al tampone molecolare (PCR) rilasciato entro le 48 ore precedenti. I giorni trascorsi a Dubai o negli altri emirati saranno decurtati dai giorni di quarantena richiesti dal protocollo di Abu Dhabi (sopra citato): il braccialetto verrà applicato al passaggio del confine terrestre tra Dubai ed Abu Dhabi.  Ai viaggiatori internazionali con valido visto di residenza di Abu Dhabi  è richiesto di registrare il proprio ingresso negli EAU sul portale ICA per assicurarsi che i propri dati siano aggiornati e sia consentito quindi l’imbarco. I turisti vaccinati al di fuori degli EAU in arrivo nel Paese devono registrare il loro arrivo al medesimo link ICA affinché il proprio status di “vaccinato” possa essere riconosciuto negli Emirati Arabi Uniti. Le Autorità locali consigliano di effettuare tali registrazioni almeno 5 giorni prima dell’ ingresso negli EAU per consentire la lavorazione della richiesta.

A partire dal 20 agosto 2021, l’ingresso alla maggior parte dei luoghi pubblici di Abu Dhabi per cittadini, residenti e turisti è limitato ai vaccinati ed agli esentati dalla vaccinazione, tramite la certificazione verde sull’applicazione emiratina “Al Hosn”.
EMIRATO DI DUBAI I passeggeri in arrivo a Dubai con volo diretto dall’Italia devono essere in possesso di un certificato di negatività al test molecolare effettuato entro le 72 ore dall’imbarco. Ulteriori informazioni sulle specifiche misure previste per l’ingresso a Dubai (e negli Emirati del Nord) per i cittadini residenti e per i non residenti, sono reperibili a questo link sul sito web del Consolato Generale d’Italia a Dubai.
Giappone. Le autorità giapponesi hanno stabilito che l’ingresso nel Paese per motivi di turismo è vietato fino a nuove indicazioni, da qualsiasi Paese del mondo. Le autorità locali hanno anche sospeso, fino a data da definirsi, la concessione di nuovi visti per studio o lavoro. Per chi ha un visto valido o è possessore di una Residence Card in corso di validità, l’ingresso o il rientro in Giappone è consentito, con l’obbligo di attenersi strettamente a rigide misure di controllo e di quarantena stabilite dalle autorità locali.
Per chi arriva dall’Italia, al momento dell’arrivo in aeroporto, le Autorità giapponesi, oltre a prendere visione del test PCR effettuato all’estero entro le 72 ore dalla partenza del volo, effettueranno sul posto un test salivare. La procedura prevede di attendere in aeroporto il risultato del test. Una volta ottenuto il risultato, si può lasciare l’aeroporto e raggiungere il proprio domicilio, o altro luogo prescelto, per un periodo di autoisolamento di 14 giorni. Vige un divieto assoluto di utilizzo di mezzi pubblici per raggiungere il domicilio. Sono possibili noleggio automobili e prenotazione di servizio navette dedicate. Misure di quarantena e altre informazioni sul sito Viaggiare Sicuri. 
Giordania.  Per chi viaggia con mezzo aereo verso la Giordania, per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla piattaforma (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al seguente link. Per chi faccia ingresso in Giordania attraverso i punti di frontiera terrestri, occorre invece registrarsi sul portale, salvo che si sia in possesso di un certificato vaccinale rilasciato dal Ministero della Salute giordano. Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata che esenta dal tampone PCR in arrivo. Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, EAU, Tunisia, Marocco, USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia), Turchia, Cina, Corea del Sud, Taiwan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e Canada. Per i non giordani è richiesta l’assicurazione sanitaria che copra la durata del soggiorno. Qualsiasi viaggiatore che fornisca informazioni false o scorrette può essere soggetto a una multa fino a un massimo di 10.000 JOD. ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEL PAESE  A partire dal 20 gennaio 2021 è possibile fare ingresso nel Paese a condizione di: – disporre di un risultato negativo di un test PCR effettuato con esito negativo nelle 72 ore prima della partenza; – effettuare un secondo test PCR a proprie spese all’arrivo in aeroporto. Nel caso in cui entrambi i test PCR diano esito negativo, non sarà necessario sottoporsi ad isolamento dopo l’arrivo nel Paese. In caso di esito positivo, occorrerà trascorrere un periodo di 7 giorni di quarantena ed effettuare un ulteriore test a proprie spese al settimo giorno. I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR. Con particolare riferimento alla Zona Economica Speciale di Aqaba, a partire dal 1 luglio 2021, l’ingresso sarà possibile solo in presenza di una delle seguenti condizioni: a) certificato di vaccinazione completa; b) che siano trascorsi 21 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino e che non si sia posticipato l’appuntamento per la seconda dose (condizione valida per chi si vaccina in Giordania); c) test PCR negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’arrivo per le persone con più di 6 anni. COLLEGAMENTI AEREI E FRONTIERE TERRESTRI L’aeroporto internazionale di Amman e i valichi di frontiera sono stati riaperti a partire dall’8 settembre 2020, nonostante l’effettiva operatività sia ancora limitata. Si segnala che le Autorità locali adottano un approccio particolarmente restrittivo non permettendo l’ingresso ai viaggiatori che intendano recarsi in Giordania al solo scopo di trascorrervi un periodo di 14 giorni, necessario ad entrare poi in Paesi terzi che non consentono l’ingresso diretto dall’Italia o da altro Paese di prima provenienza. Per quanto riguarda la possibilità di recarsi in Israele attraverso i valichi terrestri, si raccomanda di verificare in anticipo la fattibilità del passaggio e la documentazione necessaria con le Autorità israeliane. Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia ad Amman.
Libano. Tutti i passeggeri diretti in Libano eccetto i minori di 12 anni devono sottoporsi al test PCR (tampone Covid-19) nelle 96 ore precedenti l’ingresso nel Paese. È obbligatorio presentare all’imbarco il referto negativo (può essere richiesta la traduzione in inglese, francese o arabo), senza il quale il passeggero non viene accettato sul velivolo. Sono inoltre autorizzati all’imbarco i passeggeri muniti di certificato vaccinale COVID-19. È sempre consigliabile verificare i requisiti con la compagnia aerea, in particolare in caso di voli con scalo. Chiunque entri in Libano deve registrarsi sulla piattaforma. Una volta completata la registrazione, il passeggero riceverà un sms con le credenziali e il link per scaricare la APP CovidLebTrack. È richiesta ai passeggeri in arrivo la disponibilità di un’assicurazione sanitaria che copra i costi di un’eventuale terapia/ricovero per COVID-19 durante il soggiorno in Libano. Tutti i passeggeri in arrivo sono sottoposti a tampone in aeroporto e tenuti a rimanere in quarantena fino ai risultati (in linea di massima fino a 72 ore). Il luogo in cui trascorreranno la quarantena dovrà essere registrato sulla APP CovidLebTrack. In caso di tampone positivo, i passeggeri sono tenuti a seguire le procedure del Ministero della Salute libanese. Sono esentati dall’auto-isolamento personale diplomatico, delegazioni ufficiali, personale UNIFIL e persone munite di certificato vaccinale COVID-19. I test PCR in Libano sono disponibili presso diverse strutture a Beirut e in tutto il Paese. Lista indicativa.  I passeggeri che abbiano assunto la seconda dose di vaccino COVID-19 almeno 15 giorni prima del viaggio, in provenienza da Europa, Asia, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Egitto, Algeria, Marocco, Tunisia, sono esentati dall’effettuare il test PCR nel paese di partenza, ma devono eseguirlo all’Aeroporto di Beirut. 
Qatar. A partire dal 12/07/2021 la possibilità di ingresso nel Paese è consentita anche ai cittadini stranieri temporanei e non residenti in Qatar per affari, turismo e visite famigliari. Per tutte le informazioni (provenienza da paesi in green e red list, titolari di permesso di soggiorno) si veda il sito Viaggiare Sicuri. In particolare, l’ingresso in Qatar a coloro che non sono in possesso di un permesso di soggiorno nel Paese è limitato esclusivamente a coloro che sono vaccinati con un vaccino riconosciuto in Qatar, una volta trascorsi 14 giorni dalla seconda dose (Pfizer BioNTech, Sinopharm, Moderna e Oxford-Astrazeneca) o dalla dose unica (Janssen/Johnson&Johnson). A partire da quel momento il vaccino è valido 12 mesi. Il certificato vaccinale deve specificare l’identità della persona (generalità corrispondenti al passaporto), il tipo di vaccino e il numero di serie, la data di somministrazione, logo e timbro dell’autorità competente. In partenza dall’Italia (yellow list) per il Qatar devono: 1. PROCEDURA OBBLIGATORIA: caricare almeno 12 ore prima della partenza sul portale la documentazione ufficiale richiesta (tra cui passaporto, PCR test negativo e certificato vaccinale) per ottenere l’autorizzazione al viaggio da presentare all’imbarco e alle Autorità all’arrivo in Qatar. All’arrivo all’aeroporto di Doha, la registrazione deve essere completata con il numero di visto emesso dall’immigration per l’ingresso nel Paese. Maggiori informazioni. 2. presentare PCR test al Covid-19 effettuato nel paese di partenza 72 ore prima dall’arrivo in Qatar. Si ricorda che in Italia è possibile fare il test sia in cliniche pubbliche che private. Per evitare inconvenienti, è più prudente richiedere il rilascio di un certificato di negatività in lingua inglese. Il test molecolare in Italia può essere effettuato in tutte le cliniche pubbliche e private autorizzate dalle Autorità sanitarie italiane. Il test antigenico non è accettato dal Qatar; 3. attivare l’Application Ehteraz (per tracciamento di spostamenti e contatti) su cellulare smartphone (Android 6 o superior/IOS 13.5 o superiore) e completare la procedura inserendo la SIM locale (Ooredu o Vodafone) all’arrivo all’aeroporto di Doha. Attenzione: i minori fino agli 11 anni di età non vaccinati se provenienti dall’Italia e da altri paesi in yellow list sono soggetti a quarantena in covid hotel di 7 giorni. I minori non vaccinati dai 12 ai 17 anni di età non possono fare ingresso nel paese. Si informa che, per tutte le categorie sopraelencate, all’arrivo all’aeroporto di Doha le Autorità sanitarie locali si riservano la possibilità di sottoporre a campione a test PCR a mezzo tampone specialmente (ma non esclusivamente) coloro che manifestano sintomi da Covid-19 e coloro che provengono da Paesi con elevato numero di infezioni.
Singapore. Per tutti i viaggiatori a breve termine provenienti dall’Italia permane il divieto d’ingresso a Singapore. Per i viaggiatori a breve termine provenienti da altri paesi è possibile entrare a Singapore solo se si rientra negli specifici accordi stipulati dalle autorità locali con un numero limitato di Paesi (Air Travel Pass, Reciprocal Green Lane, Periodic Commuting Arrangement). Altre informazioni sul sito Viaggiare Sicuri.
Taiwan. In considerazione della flessione del numero di casi, il 24 luglio 2021 il Governo di Taiwan ha allentato lo stato di semi-lockdown, confermando tuttavia, per il momento, l’intento di mantenere ancora rigidi controlli alle frontiere anche nei confronti di visitatori stranieri che hanno ricevuto due dosi di vaccino. Resta pertanto in vigore il divieto di ingresso e di transito per tutti i non residenti, con l’eccezione degli ingressi per motivi umanitari per i quali dovrà essere richiesta un’autorizzazione preventiva da parte delle autorità sanitarie. Gli Uffici di Rappresentanza di Taipei all’estero continuano a non rilasciare visti salvo casi umanitari e di emergenza. Il divieto di ingresso per tutti i viaggiatori, ad eccezione dei cittadini e dei residenti, si applica anche ai viaggiatori in transito.
Hong Kong e Macao. Per tutte le informazioni, si veda il sito Viaggiare Sicuri.
 
Stati Uniti d’America. Visti e restrizioni all’ingresso: tuttora sospesa la possibilità di ingresso negli USA per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, siano stati in un Paese dell’Area Schengen (inclusa l’Italia), in Regno Unito, in Irlanda, in Brasile, in Sud Africa Cina o Iran. Sono previste alcune eccezioni al divieto di ingresso (cittadini statunitensi e residenti permanenti o loro familiari, titolari di visto diplomatico e altri. Maggiori dettagli a questo link). Le eccezioni interessano anche i titolari o i richiedenti determinate tipologie di visto, che potranno rientrare nella categoria di ingressi definita dalle autorità locali di ‘interesse nazionale’. Per maggiori dettagli in merito alle categorie di persone la cui attività può classificarsi di interesse nazionale e al rilascio di visti, consultare la sezione “Informazioni Generali – Documentazione necessaria per l’ingresso”, su Viaggiare Sicuri. Tali eccezioni sono rimesse alla esclusiva competenza dell’Ambasciata e dei consolati USA in Italia. 

INGRESSI NEGLI USA PER CHI ARRIVA DALL’ITALIA. PER I VACCINATI. Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) prevede la necessità di effettuare di un test Covid di tipo virale (PCR o antigenico) non oltre i 3 giorni prima della partenza, per tutti i passeggeri, al di sopra dei 2 anni, in arrivo negli USA con voli dall’estero. E’ inoltre previsto un nuovo test Covid tra i 3 e i 5 giorni dall’arrivo nel Paese. Non e’ previsto isolamento. PER I NON VACCINATI: E’ previsto l’obbligo di un test Covid di tipo virale (PCR o antigenico) non oltre i 3 giorni prima della partenza per gli Stati Uniti. E’ poi necessario effettuare un test Covid (PCR o antigenico) tra 3 e 5 giorni dall’arrivo negli USA. Se il test e’ negativo isolamento si riduce a soli 7 giorni a valere dal giorno dell’ingresso nel Paese. Se invece non viene effettuato il test, l’isolamento si estende a 10 giorni. Si raccomanda di controllare i siti dei Dipartimenti della salute dei singoli Stati e di consultare in maniera costante, tra gli altri, il sito dell’Ambasciata d’Italia a Washington, della Casa Bianca, del Centers for Disease Control and Prevention dedicato all’emergenza e del Ministero della Salute italiano. 
Si raccomanda di controllare i siti dei Dipartimenti della salute dei singoli Stati e di consultare in maniera costante, tra gli altri, il sito dell’Ambasciata d’Italia a Washington, della Casa Bianca, del Centers for Disease Control and Prevention dedicato all’emergenza e del Ministero della Salute italiano.
Canada. A partire dal 7 settembre 2021 i cittadini stranieri che abbiano completato il ciclo vaccinale possono entrare in Canada anche per motivi discrezionali (non essenziali, incluso turismo), secondo le seguenti condizioni: 1. Dimostrare il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, con vaccino/i riconosciuto/i dal governo del Canada (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/ COVISHIELD e Janssen). I certificati, corredati da traduzione in lingua inglese o francese, qualora l’originale sia stato rilasciato in un’altra lingua, dovranno essere esibiliti alle autorità di frontiera; 2. presentare un test molecolare COVID-19 pre-partenza con risultato negativo, effettuato entro 72 ore prima del volo previsto per il Canada o dell’arrivo alla frontiera terrestre o marittima, o un precedente risultato positivo di test molecolare effettuato tra 14 e 180 giorni prima della partenza per il Canada. I test antigenici o “test rapidi” non sono accettati. Per maggiori informazioni sulle tipologie di test accettate cliccare qui. 3. essere asintomatico;

4. inviare le informazioni obbligatorie tramite ArriveCAN (app o sito Web), inclusa la prova della vaccinazione in inglese o francese e un piano di quarantena. Per informazioni consultare il seguente link; 6. essere ammissibile ai sensi dell’Immigration and Refugee Protection Act; 7. sottoporsi ad un test all’arrivo, qualora richiesto (a campione).
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link.
Per i viaggiatori che non abbiano completato il ciclo vaccinale, le condizioni rimangono invariate: l’ingresso in Canada viene consentito ai cittadini canadesi e ai residenti permanenti, nonché ai loro familiari stretti (coniuge o partner di common law; figli minori; genitori) e, a determinate condizioni ai titolari di permesso di studio, di lavoro o dei lavoratori temporanei. Per ulteriori approfondimenti sulle categorie ammesse nel Paese si rimanda alla seguente pagina web. Si ricorda che per l’ingresso nel Paese per motivi di studio è necessario un permesso/visto, a prescindere dalla durata della permanenza in Canada (non è sufficiente essere in possesso di eTA). Per ulteriori informazioni al riguardo si suggerisce di rivolgersi all’Ambasciata o al Consolato canadese più vicino. Si segnala che queste Autorità hanno comunicato che la trattazione delle pratiche relative ai visti è destinata a subire ritardi anche molto significativi a causa dell’emergenza COVID. I viaggiatori che non abbiano completato il ciclo vaccinale, qualora eccezionalmente autorizzati ad entrare nel Paese, dovranno effettuare il test del 1 e 8 giorno e sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni, dimostrando alle autorità canadesi di frontiera di avere un piano per la quarantena, che andrà inserito sull’apposita sezione dell’app ArriveCAN. La violazione dell’obbligo di quarantena, che viene monitorato anche attraverso dei controlli da parte delle forze di polizia presso l’indirizzo indicato alle autorità locali all’ingresso nel Paese, determina sanzioni che possono arrivare fino a una multa di 750.000 dollari canadesi e/o l’arresto fino a 6 mesi.
I viaggiatori minorenni in ingresso nel Paese, a partire dai 5 anni di età, se accompagnati da adulti completamente vaccinati possono entrare secondo le seguenti condizioni : 1. Presentare un test molecolare COVID-19 con risultato negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti il volo e sottoporsi al test del 1 e 8 giorno; 2.  minori di età inferiore a 12 anni sono esenti dall’obbligo della quarantena di 14 giorni ma devono rispettare specifiche misure restrittive, inclusa l’astensione della frequenza scolastica; 3. i minori di età compresa tra i 12 e 17 anni dovranno sottoporsi ad un periodo di quarantena di 14 giorni.
I voli internazionali sono concentrati sugli aeroporti di Toronto, Montreal, Vancouver e Calgary.  Il transito aeroportuale per un Paese terzo è consentito a determinate condizioni. Per maggiori informazioni consultare la seguente pagina web.
Si ricorda che l’ingresso nel Paese è comunque rimesso alle decisioni dei funzionari della Canadian Border Services Agency (CBSA), i quali applicano in maniera restrittiva le vigenti disposizioni in materia di ingressi nel Paese e possono di conseguenza fornire disposizioni alle compagnie aeree anche ai fini del divieto all’imbarco verso il Canada. Data la dinamicità della situazione, prima di mettersi in viaggio è sempre opportuno verificare con la propria compagnia aerea l’effettiva operatività del volo, nonché la sussistenza delle condizioni richieste dal Governo canadese per l’imbarco stesso.
Per un aggiornamento costante si raccomanda di consultare, tra gli altri, questo sito web, la pagina web del Dipartimento di Immigrazione canadese, nonché quella dell’Agenzia Federale Canadese per la Salute Pubblica.
 

Australia. Da marzo 2020 i confini dell’Australia sono chiusi, sia in ingresso che in uscita, non solo per i viaggiatori e gli stranieri residenti permanenti, ma anche per i cittadini australiani. La misura continua ad essere in vigore e viene rinnovata con cadenza trimestrale, attualmente fino al 17 settembre 2021. Nel maggio scorso il Governo australiano ha indicato, in sede di presentazione del bilancio federale, una riapertura delle frontiere non prima del secondo semestre 2022. L’ingresso nel Paese è al momento limitato a pochissime categorie, principalmente per ragioni compassionevoli o a persone in possesso di “critical skills” in settori considerati di interesse nazionale dalle Autorita’ australiane (ad esempio legati al contrasto della pandemia), con valutazioni effettuate caso per caso. Altre informazioni sul sito Viaggiare Sicuri.
Nuova Zelanda. In risposta all’emergenza sanitaria COVID-19, le frontiere della Nuova Zelanda continuano ad essere chiuse, tranne che per i cittadini neozelandesi, gli stranieri residenti permanenti ed i viaggiatori provenienti dall’Australia e dalle Isole Cook. Limitatissime eccezioni al divieto di ingresso nel Paese sono accordate ai lavoratori “critici” e casi di natura umanitaria. Tutti i viaggiatori ammessi all’ingresso in Nuova Zelanda – ad eccezione di coloro che provengono dall’Australia o le e vi abbiano risieduto per i 14 giorni antecedenti il viaggio – devono osservare 2 settimane di quarantena obbligatoria in strutture gestite dal Governo neozelandese. Altre info sul sito Viaggiare Sicuri.

 
3. Paesi della “Lista E”
In base all’Ordinanza 28 agosto 2021, fino ad almeno il 25 ottobre gli spostamenti dall’Italia verso tutti i Paesi dell’Elenco E (ovvero tutti quelli non compresi negli elenchi A, B, C, D), sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni:
– lavoro;
– motivi di salute;
– motivi di studio;
– assoluta urgenza;
– rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza propria o di persona, anche non convivente, con cui vi sia una relazione affettiva stabile e comprovata.
Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo verso Paesi dell’Elenco E. 
 

Ricordiamo che il consueto punto di riferimento per ogni comunicazione è il sito Viaggiare Sicuri, realizzato dal Ministero degli Affari Esteri (www.viaggiaresicuri.it), che consigliamo caldamente di consultare il sito prima di mettersi in viaggio; la situazione può essere diversa per gli italiani che sono residenti nei vari Paesi all’estero, per i quali i provvedimenti cambiano da Stato a Stato.
 

INGRESSI IN ITALIA

In generale: il DPCM 2 marzo e successive ordinanze, tra cui quella del 28 agosto, prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web. Si può anche utilizzare il questionario messo a punto dal Ministero degli Affari Esteri.

– INGRESSI DA TUTTI I PAESI: Digital Passenger Locator Form
A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasportoda Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF)
Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della loro permanenza in territorio nazionale per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco. Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.
Per compilare il dPLF è necessario: 
– collegarsi al sito https://app.euplf.eu
– seguire la procedura guidata per accedere al dPLF; 
– scegliere l’Italia come Paese di destinazione; 
– registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta); 
– compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata.
Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco. È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare. Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo. Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.  
La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo. Si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.
– CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, è stata approvata la Certificazione verde COVID-19 che, dal 1 luglio, sarà valida anche come EU Digital Covid Certificate e potrà essere utilizzata per facilitare gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea e dell’Area Schengen. Tutte le informazioni su che cos’è e come si ottiene la Certificazione verde COVID-19 in Italia sono reperibili sul portale dedicato: Home – Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it). Tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Schengen si stanno adoperando per adottare certificazioni nazionali che, oltre ad essere utilizzabili sul rispettivo territorio nazionale, varranno come EU Digital Covid Certificate. 
COS’È LO EU DIGITAL COVID CERTIFICATE? È un certificato, cartaceo o digitale, che attesta la vaccinazione, guarigione da COVID-19 o il risultato di test molecolare o antigenico del titolare.  
PERCHÉ E’ STATO ADOTTATO? Per facilitare la libera circolazione dei cittadini dell’UE all’interno dello spazio comunitario. Gli Stati che riconoscono il certificato COVID digitale non dovrebbero imporre altre restrizioni a chi lo possiede. Misure straordinarie a tutela della salute pubblica possono comunque essere attuate da ciascuno Stato, ove ne ricorrano le circostanze (ad es. in caso di diffusione di nuove varianti).   
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE? Può essere in formato digitale o cartaceo – Ha un QR code
E’ emesso nella lingua nazionale del paese emittente ed in inglese – È gratuito –  Ha un formato unico per tutti i Paesi che lo emettono.
PER QUANTO SARÀ IN VIGORE? Per 12 mesi a partire dal 01/07/2021. Se un Paese non è pronto in tempo per l’emissione e il riconoscimento dei certificati COVID digitali, è previsto un periodo transitorio di 6 settimane durante il quale possono continuare a essere usati certificati in altri formati.
QUALI VACCINI SONO ACCETTATI? Tutti quelli approvati in ambito UE. 
CHI EMETTE IL CERTIFICATO? Le Autorità nazionali preposte, che lo rilasciano in formato digitale, archiviabile anche su dispositivi mobili, o cartaceo.
Per maggiori informazioni sullo EU Digital Covid Certificate a livello europeo, si rimanda alle informazioni pubblicate e aggiornate dalla Commissione Europea: Certificato COVID digitale dell’UE: | Commissione europea (europa.eu)
Si ricorda, invece, che tutte le informazioni su come ottenere la Certificazione verde COVID-19 in Italia sono reperibili sul portale dedicato: Home – Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it)

NOTA BENE

– Si ricorda che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero. 
– Le caratteristiche necessarie affinché una certificazione rilasciata da Autorità sanitarie estere sia considerata “equivalente” a una certificazione italiana o UE sono di norma indicate dagli Uffici competenti del Ministero della salute italiano, con apposita circolare, a fronte di provvedimenti governativi. Al momento, l’Italia riconosce come equivalenti, per l’uso sul territorio nazionale, le certificazioni rilasciate da alcuni Stati extra UE (Paesi in Elenco D, Israele), come indicato nell’Ordinanza 29 luglio 2021 e nell’Ordinanza 28 agosto 2021, purché rispondano alle caratteristiche indicate nella Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021. Non tutte le certificazioni riconosciute come equivalenti per l’uso sul territorio nazionale sono anche valide anche per l’ingresso dall’estero (ad esempio, certificati che attestino di aver ricevuto solo la prima di due dosi di vaccino, come indicato nei paragrafi precedenti, o certificazioni di vaccinazione del Regno Unito che, per quanto valide in Italia, non esimono dal rispetto della disciplina prevista per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Elenco D). Per quanto riguarda i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione della Repubblica di San Marino, si applica una disciplina transitoria fino al 15 ottobre 2021, come previsto all’art.6 del citato DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. La normativa in merito al Green Pass, ivi incluse le Circolari del Ministero della Salute, è disponibile qui

 

– INGRESSI IN ITALIA DAI PAESI DELL’ELENCO C (Paesi Unione Europea/Schengen – vedi elenco sopra – e Israele)
In base all’ordinanza del 28 agosto, fino al 25 ottobre per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti (vedi elenco sopra), è obbligatorio:
– compilare e presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un formulario on-line di localizzazione (denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF) che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato, in versione cartacea.
– presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, la certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , o altra certificazione equipollente, da cui risulti, alternativamente:

– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con  attestazione  del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
– avvenuta guarigione da COVID-19,  con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
– effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
 
Nel caso in cui l’ingresso in Italia avvenga senza la presentazione del dPLF e di una delle certificazioni precedentemente indicate, è fatto obbligo di:
– Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;
– Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
Sono previste deroghe a tali obblighi. Le deroghe sono riportate più avanti. 
 
Per l’ingresso di minori: oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere deroghe):
– Test molecolare o antigenico
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
 Isolamento
Da 0 a 17 anni (quindi fino a 18 anni non compiuti): esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).
 
– INGRESSI IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO D (Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Corra del Sud, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Macedonia del
Nord, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao)

1. Disciplina generale
Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo lasso di tempo), in base all’Ordinanza 29 luglio 2021 e Ordinanza 28 agosto 2021, all’ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici (14) giorni precedenti si è soggiornato/transitato in un Paese dell’elenco D, è obbligatorio:

1 – Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF) e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli;
2 – Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali).
3 – Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica. Il termine è ridotto a quarantotto (48) ore per gli ingressi dal Regno Unito.

 

In caso di mancata presentazione delle certificazioni indicate ai punti 2 e 3, è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di:
– Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni.
– Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei cinque (5) giorni di isolamento. 

2. Ingressi da Canada, Giappone, USA – Disciplina speciale (con certificato Verde Covid)

Con Ordinanza 28 agosto 2021, in vigore fino al 25 ottobre 2021, il Ministero della Salute ha stabilito che, anche se si proviene da Canada, Giappone o Stati Uniti e si è in possesso di una Certificazione verde Covid valida o di certificazione equipollente, rilasciata dalle autorità sanitarie locali, per entrare in Italia è comunque necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico, condotto con tampone e risultato negativo, nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia. Rimane l’obbligo di compilare il digital Passenger Locator Form.
Se non si possiede una certificazione nei termini sopra indicati, si può comunque entrare/rientrare in Italia seguendo la disciplina generale (vedere paragrafo precedente) per ingressi/rientri dai Paesi dell’Elenco D.
 
Deroghe nel paragrafo dedicato.
 
Per l’ingresso di minori: oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere deroghe):
– Test molecolare o antigenico
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
 Isolamento
Da 0 a 17 anni (quindi fino a 18 anni non compiuti): esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).

– INGRESSI IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO E (tutti i Paesi tranne quelli in elenco C ed elenco D; per Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh si veda dopo)

Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L’Ordinanza 29 luglio 2021, prorogata fino al 25 ottobre, conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). È consentito l’ingresso in Italia per atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale, come da art. 5, co. 2, lettera m) dell’Ordinanza 29 luglio 2021. Se non si rientra nelle categorie già citate, l’ingresso in Italia è consentito solo per motivi di lavoro, studio, salute, assoluta urgenza, rientro presso domicilio/residenza/abitazione in Italia.

All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:
– Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF); È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. 
– Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto ai controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia. 
– Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’indirizzo indicato sul dPLF.   
– Al termine dei dieci (10) giorni di isolamento fiduciario, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.
– È consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione.
 

Sono previste deroghe a tali obblighi; sono riportate in chiusura, nel paragrafo dedicato.
 

Attenzione: la norma non significa che ci sia reciprocità (ovvero, che i residenti in Italia possano liberamente recarsi in questi Paesi).
 

Per l’ingresso di minori: oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere deroghe):
– Test molecolare o antigenico
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
 Isolamento
Da 0 a 17 anni (quindi fino a 18 anni non compiuti): esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).

– INGRESSI IN ITALIA DA BRASILE, INDIA, BANGLADESH, SRI LANKA

Bangladesh, Brasile, India e Sri Lanka fanno parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, con varie Ordinanze, ha disposto il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono da Brasile, India, Bangladesh o Sri Lanka, o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Tale divieto è stato confermato, per tutti questi Paesi, fino al 25 ottobre 2021, con Ordinanza 28 agosto 2021 del Ministro della Salute. Sono previste limitate eccezioni, descritte qui di seguito (non si applicano, invece, le deroghe normalmente previste e descritte nella sezione dedicata del menu laterale). Sono previste limitate eccezioni, descritte qui di seguito.
 
CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI INGRESSO DAL BRASILE
Il traffico aereo e l’ingresso in Italia dal Brasile, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:
– a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza 13 febbraio 2021;
– a coloro il cui ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica;
– a coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
– a coloro che facciano ingresso per motivi di studio, indipendentemente da cittadinanza e residenza anagrafica (Ordinanza 28 agosto 2021).
Solo se si rientra in una delle categorie precedentemente indicate, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale), l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per chi proviene dal o ha effettuato un soggiorno/transito in Brasile, il test deve essere effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale.
b) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto.
c) Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci (10) giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
d) Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di isolamento.
In aggiunta, in base all’art. 49 comma 4 del DPCM 2 marzo 2021 e all’Ordinanza 14 maggio 2021:
– le persone che devono entrare in Italia per meno di 120 ore, per motivi comprovati di assoluta urgenza, lavoro o salute, e lasciano l’Italia allo scadere delle 120 (centoventi) ore;
– il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 (centoventi) ore;
– i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati. Nel caso in cui l’autorizzazione sia concessa, tali persone potranno entrare in Italia alle seguenti condizioni:
– sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone, e risultato negativo, nelle quarantotto (48) ore precedenti l’ingresso in Italia;
– compilare il necessario formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione;
– sottoporsi ad ulteriore test molecolare o antigenico, condotto a mezzo di tampone, all’arrivo in Italia, in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale), le disposizioni descritte per gli ingressi dal Brasile non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Per informazioni in merito a biglietti aerei già acquistati, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento.
I connazionali che, trovandosi in Brasile, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a Brasilia, nonché ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza.  
CATEGORIE A CUI NON SI APPLICA IL DIVIETO DI INGRESSO DA INDIA, BANGLADESH E SRI LANKA

Fino al 25 ottobre, il traffico aereo e l’ingresso in Italia dai tre Paesi su citati, a condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con COVID-19, sono consentiti:
– a coloro che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio;
– a coloro che, a prescindere dalla cittadinanza, intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore al 28 agosto 2021 (Ordinanza 28 agosto 2021);
– a coloro che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.
Potrà essere consentito, inoltre, l’ingresso in Italia per inderogabili motivi di necessità, previa autorizzazione del Ministero della Salute.
Solo se si rientra in una di queste categorie di viaggiatori, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale), l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dai tre Paesi in oggetto sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) Obbligo di dichiarazione della propria storia di viaggio, mediante autocertificazione o formulario digitale di localizzazione (digital Passenger Locator Form). 
b) Obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale. 
c) Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto (48) ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di test molecolare, l’interessato è posto in isolamento fino all’esito dello stesso.
d) Obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario presso i “Covid Hotel” previsti dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile, per un periodo di dieci (10) giorni.
e) Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci (10) giorni di quarantena.
In aggiunta: i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni; possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e all’art. 3 dell’Ordinanza 14 maggio 2021 (formulario digitale), il divieto di ingresso e l’obbligo di isolamento per dieci (10) giorni non si applicano a equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci provenienti dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka. Tuttavia, queste categorie di viaggiatori sono comunque soggette all’obbligo di un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Inoltre, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile.
I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto.
Per informazioni in merito a biglietti aerei già acquistati, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento.
I connazionali che, trovandosi in India, Bangladesh o Sri Lanka, abbiano bisogno di assistenza, possono rivolgersi all’Ambasciata d’Italia a New Delhi, Dacca o Colombo, nonché ai Consolati italiani competenti in base alla circoscrizione di appartenenza. 

– DOMANDE FREQUENTI
*Quali vengono considerati motivi di “necessità”? Da noi interpellata, l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri chiarisce così il riferimento all’articolo 6 relativamente ai motivi di necessità. “All’art. 6 comma 1 del DPCM sono indicate varie voci che, però, non possono essere considerate come “motivi di necessità”. A titolo di esempio, l’essere cittadino UE non è un “motivo di necessità” ma una condizione pressoché permanente. Il DPCM deve essere interpretato in senso restrittivo. Se bastasse essere cittadino UE per poter ritenere di rientrare nei motivi di necessità, il senso stesso del DPCM, che è quello di contenere i flussi in ingresso e limitare al minimo gli spostamenti non indispensabili, verrebbe meno. Su ViaggiareSicuri sono volutamente riportati quelli che sono oggettivi motivi di necessità: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza (da circostanziare). Il rientro presso residenza/abitazione/domicilio è un motivo di necessità solo se si tratta di un rientro effettivo”. 

*Devo effettuare l’isolamento fiduciario se ritorno alla mia residenza? Da noi interpellata, l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri chiarisce così le domande relative al rientro presso la propria abitazione e l’obbligo di isolamento fiduciario. “Il rientro presso residenza/domicilio/abitazione può essere considerato un motivo di necessità ove esso sia un rientro reale. Vi sono infatti molti casi di italiani che non hanno regolarizzato la propria posizione all’estero, iscrivendosi in AIRE, e risultano ancora residenti in Italia ma rientrano solo per i giorni delle festività, per ritornare nel Paese C di provenienza subito dopo. E’ evidente che, in casi come questi, è richiesto l’isolamento fiduciario“. 

*I bambini devono fare il tampone? Il DPCM 2 marzo 2021 ha stabilito che, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico (art. 51 comma 8).

*È possibile effettuare l’interruzione dell’isolamento fiduciario, abbreviando la quarantena per necessità di ritorno nel Paese europeo di provenienza? Da noi interpellata, l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri ha specificato che il DPCM non prevede l’interruzione dell’isolamento fiduciario. 

– DEROGHE A TAMPONE/QUARANTENA

Con Ordinanza 29 luglio 2021, prorogata fino al 25 ottobre con Ordinanza 28 agosto 2021, la disciplina relativa alle esenzioni ha subito alcune modifiche. Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. L’elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all’elenco contenuto all’art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, cui si riferisce anche l’Ordinanza 29 luglio 2021. Per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, si rimanda alle sezioni dedicate. Oltre alla lettura delle informazioni riportate di seguito, si raccomanda di consultare attentamente anche il portale del Ministero della Salute dedicato al Nuovo Coronavirus, con particolare riferimento alle Deroghe.
 
I. Esenzione completa: Eccezione agli obblighi di certificazione verde/test molecolare o antigenico pre-partenza, isolamento e successivo test:
Fermo restando l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi, ove previsti, di Certificazione Verde Covid,  di test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti e di isolamento fiduciario di cinque (5) o dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. 

Rientrano nell’Esenzione Completa anche:
1- chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;
2- chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento;
3- chiunque rientri nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto (48) ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
4- chiunque permanga per una durata non superiore alle quarantotto (48) ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
Ai viaggiatori che rientrino nelle categorie 3) e 4) non si applica neppure l’obbligo di compilare il dPLF.
 
II. Esenzione parziale: Eccezioni agli obblighi di isolamento e test successivo
Fermi restando gli obblighi di compilazione del formulario digitale di localizzazione (dPLF), e di test molecolare o antigenico nelle quarantotto (48) o settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia (a seconda della storia di viaggio), e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi, ove previsti, di isolamento di cinque (5) o dieci (10) giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e)  agli   ingressi   per   ragioni   non  differibili,  previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore  all’atto  dell’imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi  sottoposti,  nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,  a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo  di  tampone  e risultato negativo;
h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
n) a funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’art. 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.
 
Alcuni Esempi forniti dalla Farnesina
– Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, provenendo dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all’obbligo di test nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, né all’isolamento fiduciario di dieci giorni con successivo test.  
– Il cittadino sudafricano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all’obbligo di presentare una Certificazione Verde, né all’obbligo di test nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, né all’isolamento fiduciario di cinque giorni con successivo test.
– Un cittadino della Repubblica Ceca e da lì proveniente, senza altri soggiorni o transiti nei 14 giorni precedenti, che debba entrare in Italia per motivi di salute, ad esempio per sottoporsi ad una visita o ad un intervento chirurgico, con una permanenza in Italia di 4 giorni, non è sottoposto all’obbligo di presentazione della Certificazione Verde.
– Un cittadino serbo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Portogallo, può attraversare l’Italia senza obbligo di test e isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.
In tutti e quattro i casi, se la permanenza prevista si protrae oltre le 120 o 36 ore, è fatto obbligo di porsi in isolamento fiduciario per cinque (5) giorni, all’indirizzo indicato nel dPLF, la cui complicazione rimane obbligatoria, e di effettuare un test molecolare o antigenico con tampone al termine dei cinque giorni.
– Il dipendente di ente con sede legale in Italia che debba spostarsi, per motivi di lavoro, dall’Italia alla Turchia (Elenco E) o in Serbia (Elenco D), per meno di 120 ore, al rientro è comunque obbligato a presentare un certificato che attesti l’effettuazione di un test molecolare o antigenico condotto con tampone nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, con risultato negativo. In Italia, però, non è sottoposto a obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 5 o 10 giorni, né a successivo tampone.
 
DEROGHE CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Il Ministero della Salute può autorizzare l’ingresso in Italia in base a specifici protocolli o previsioni normative. Per informazioni, consultare il portale del Ministero della Salute: Deroghe – Covid-19 – Viaggiatori (salute.gov.it).
 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

 
VOLI COVID-TESTED
– Il Ministro della Salute ha emanato l’Ordinanza 23 novembre 2020, contenente misure urgenti per la sperimentazione di voli “Covid-tested”, seguita dall’Ordinanza 9 marzo 2021 e Ordinanza 14 maggio 2021, per l’ampliamento dei voli oggetto di sperimentazione “Covid-tested”.
– Sono considerati voli Covid-tested i voli per i quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT- PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco. All’arrivo in Italia, si è nuovamente sottoposti a test in aeroporto.
– Nel caso di mancato imbarco sul volo Covid-tested, per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l’emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall’emissione.

– Il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 54 comma 3, ha previsto che:
“(…) ferma l’applicazione fino al 6 aprile 2021  della disciplina di cui all’ordinanza del  Ministro della  salute 23 novembre 2020, con una o più ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è possibile individuare ulteriori tratte per le quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio  test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test  molecolare (RT  PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di  tampone  non  oltre le  48  ore precedenti all’imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50”.
– Le tratte coperte da voli Covid-tested possono quindi essere ampliate. In questa cornice, è stata approvata l’Ordinanza 9 marzo 2021, che stabilisce la possibilità di operare voli “Covid-tested” anche sulle rotte Atlanta – Milano Malpensa, e New York – Milano Malpensa, oltre a quelle già esistenti dall’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino.
– Successivamente, con Ordinanza 14 maggio 2021, è stato disposto un ulteriore ampliamento delle tratte che, dal 15 maggio, coinvolge gli aeroporti “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli – Capodichino e “Marco Polo” di Venezia, da/per Canada, Giappone, Israele, Stati Uniti d’America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti.
– La sperimentazione dei voli Covid-tested individuati dalle tre Ordinanze del 23 novembre 2020, 9 marzo 2021 e 14 maggio 2021 è stata estesa fino al 30 ottobre 2021, salvo ulteriori proroghe.
– Per informazioni sull’effettiva operatività dei voli Covid-tested sulle tratte per le quali è in corso la sperimentazione, è necessario rivolgersi direttamente alle compagnie aeree.
– Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)
A partire dal 23 marzo 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza del 9 marzo 2021, a tutti i passeggeri in ingresso in Italia attraverso i voli Covid tested, viene richiesto di compilare, prima dell’imbarco, un Modulo per la Localizzazione dei Passeggeri, denominato anche Passenger Locator Form digitali (dPLF). Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto dei passeggeri e le specifiche sull’indirizzo della loro permanenza in territorio nazionale per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva durante un viaggio in aereo. Sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco. I passeggeri sono inoltre tenuti ad adempiere agli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa (vedere paragrafi successivi) e sono sottoposti ad altro test all’arrivo nell’aeroporto di destinazione. Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate. 
Per compilare il dPLF è necessario:
– collegarsi al sito https://app.euplf.eu/
– seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
– scegliere l’Italia come Paese di destinazione
– registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
– compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata
Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.
Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.
È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.
Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo.
Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.  

https://italiachevivi.altervista.org/coronavirus-e-viaggi-dove-non-possono-andare-gli-italiani/https://italiachevivi.altervista.org/wp-content/uploads/2021/09/download.jpghttps://italiachevivi.altervista.org/wp-content/uploads/2021/09/download-150x150.jpgitaliacheviviCronacaCulturaEconomia & LavoroLegislazioneMondoNotizieL’emergenza Covid-19 (coronavirus) causa molte limitazioni negli spostamenti in Italia e all'estero. Fermo restando che la situazione è in continua evoluzione, e che quanto scriviamo è valido nel momento di aggiornamento di quest'articolo, ecco un riassunto per orientarsi. Invitando sempre a valutare in maniera consapevole la situazione e a mettere la propria salute...italiachevivi [email protected]AdministratorITALIA CHE VIVI L'OBIETTIVO DEL BLOG È FORNIRE INFORMAZIONI AGGIORNATE E APPROFONDITE