14386291868_d68b79e097_c[1]La maternità facoltativa, detta anche congedo parentale, consiste in un periodo di tempo in cui ci si astiene dal lavoro, tale momento è successivo al periodo di maternità obbligatoria (che non consente scelte di sorta in capo al genitore). Tale periodo di maternità facoltativa può essere goduto in maniera frazionata o continuativa, nel primo caso si richiedono per particolari necessità che possono sopravvenire, quindi in brevi periodi di momenti diversi, mentre nel secondo si ha un periodo duraturo per seguire ad esempio la fase dello svezzamento del proprio figlio.

La maternità facoltativa a ore, estesa a tutti i lavoratori dipendenti dal Jobs Act, consente di richiedere il congedo parentale su base annua fino a quando il figlio non compie i 12 anni di età, ricevendo una retribuzione del 30% fino al compimento dei 6 anni. Queste novità in materia di maternità facoltativa, non hanno tuttavia modificato la durata di tale tipologia di congedo, che è rimasto di 6 mesi, ossia il limite complessivo entro il quale i genitori lavoratori dipendenti possono astenersi dal lavoro.

Come avviene il calcolo delle ore della maternità facoltativa

Il numero di ore richiedibili all’interno di una giornata, salvo che non ci sia espressa indicazione nel proprio contratto collettivo, è quantificabile in mezza giornata lavorativa, ossia il 50% del consueto orario di lavoro effettuato. Quindi ad esempio se si chiedono nel complesso 6 mezze giornate, bisognerà indicare 3 giornate intere come periodo in cui ci si astiene dal proprio lavoro.

Maternità facoltativa: stipendio

Godere di questo congedo porta ad ottenere un diverso ammontare dello stipendio in base all’età del figlio, più nello specifico entro i primi 6 anni di età il genitore che ne usufruisce riceve un compenso pari al 30% della retribuzione media giornaliera, in base all’ultimo mese prima della maternità. Dai 6 agli 8 anni il 30% dello stipendio continua ad essere erogato solo se la famiglia vive un forte disagio economico (più segnatamente se il reddito singolo del genitore risulti inferiori a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione). Infine, dagli 8 ai 12 anni si ha diritto sempre a questo congedo ma non è prevista alcuna forma di retribuzione.

Maternità facoltativa e ferie

Per quanto riguarda il discorso della maturazione o meno delle ferie durante la fruizione della maternità facoltativa, in base alla legislazione vigente tale periodo viene regolarmente computato nell’anzianità di servizio e dunque valido ai fini INPS, ed entro i primi 30 giorni non intacca le ferie, mentre per i mesi successivi le vacanze si riducono in maniera proporzionale e vi sono gli stessi effetti per la tredicesima mensilità (stesso dicasi per un eventuale quattordicesima o altre gratifiche natalizie).

Congedo parentale del padre

Per molto tempo questa opportunità è stata poco considerata, ma negli ultimi anni sono sempre di più coloro che chiedono ed ottengono la maternità facoltativa per il padre. Si tratta di una possibilità che consente ai genitori di decidere in modo comune chi dei due si asterrà dal lavoro, considerando magari quale può perdere di più in termini retributivi non lavorando. Le differenze maggiori attengono alla durata del congedo, il periodo massimo continuativo o frazionato può durare fino a 7 mesi, il genitore solo rispetto al figlio, può avere questo diritto fino a 10 mesi, mentre nel complesso entrambi i genitori possono godere di un limite di 11 mesi.

Un ultimo caso particolare è quello di maternità facoltativa per gemelli, il genitore ha a disposizione il doppio della durata del tempo previsto e dunque si passa da 6 a 12 mesi complessivi, che anche in questo caso possono essere sfruttati in maniera discrezionale continuativamente o un po’ per volta. Inoltre, in tali casi nella domanda per il congedo è sempre necessario specificare il nome del figlio per il quale si desidera ottenere il periodo di astensione dal lavoro.

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