Entro la scadenza del 28 febbraio 2024 è possibile inviare la dichiarazione dei redditi tardiva relativa al 2023 beneficiando del ravvedimento operoso. Ultimi giorni a disposizione per la trasmissione con la sanzione ridotta, pari a 25 euro

 

Chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2023 entro la scadenza del 30 novembre scorso può mettersi in regola tramite ravvedimento operoso, versando una sanzione ridotta pari a 25 euro, entro mercoledì 28 febbraio.

C’è ancora qualche giorno a disposizione per l’invio tardivo, possibile entro 90 giorno dal termine ordinario.

Stessa tabella di marcia è prevista anche la dichiarazione IRAP e il modello Consolidato nazionale e mondiale.

Dichiarazione dei redditi tardiva: scadenza il 28 febbraio per l’invio con ravvedimento operoso

Ultima chiamata per coloro che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 2023: fino alla scadenza del 28 febbraio 2024 è possibile mettersi in regola procedendo con la trasmissione tardiva e pagando la sanzione ridotta a un decimo del minimo grazie al ravvedimento operoso, regolato dall’articolo 13 del Decreto legislativo numero 472 del 1997.

La somma di 25 euro, anziché 250, deve essere pagata tramite modello F24 con modalità telematica indicando il codice tributo 8911: è possibile procedere in autonomia o affidarsi a un intermediario abilitato.

 

Sanzione da versare        Scadenza             Codice tributo per il modello F24

25 euro (anziché 250 euro) per ogni dichiarazione tardiva             28 febbraio 2024             8911 – Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA

Dal punto di vista pratico, i contribuenti che inviano dopo il 30 novembre ed entro il 28 febbraio 2024 il modello redditi relativo al 2023, nel caso in cui emerga un debito, devono effettuare anche i seguenti versamenti:

  • imposta dovuta;
  • sanzione ridotta, in base al momento in cui si versa;
  • interessi, che dal 1° gennaio sono pari al 2,5 per cento annuo.

Entro il termine dei 90 giorni le dichiarazione dei redditi si considerano ancora validamente presentate, anche se tardive.

 

Oltre questo limite, si considerano omesse, “ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”, come si legge nell’articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica numero 322 del 1988.

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