False partite IVA: ecco le nuove regole per scovare i “furbi”

Entra nella fase più “calda” la stretta alle false partite IVA, una serie di provvedimenti finalizzati all’emersione dei rapporti di collaborazione a progetto, o di lavoro subordinato, celati dalla titolarità di una posizione IVA. Ma in cosa consiste la nuova disciplina predisposta dall’esecutivo Monti? E su quali requisiti si basa l’evidenza di una “falsa partita IVA”? Cerchiamo di comprendere cosa potrebbe cambiare con la riforma fortemente voluta dall’attuale governo.

Il concetto di presunzione. La principale novità – cardine della manovra riguarda il concetto di “presunzione”. In altri termini, il governo ritiene che le prestazioni lavorative rese da una persona titolare di posizione fiscale ai fini IVA siano considerate rapporti di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.), se ricorrono almeno due dei presupposti stabiliti dalla stessa innovazione legislativa. È fatta salva, ovviamente, la prova contraria da parte del committente, che in deroga al concetto di presunzione dovrà dimostrare concretamente, sulla fattispecie di riguardo, che non si tratti di un rapporto di collaborazione coordinata o di dipendenza, bensì di una vera e propria fruizione di un servizio da parte di un libero professionista. Una prova contraria che, a ben vedere gli altri punti della materia, non sembra essere alla portata di tutti.

I presupposti. Compreso in che modo opererà l’elemento legato alla presunzione, cerchiamo di capire quali siano i requisiti che la fanno scattare in maniera univoca. Affinchè si possa parlare apertamente di “falsa partita IVA”, è infatti necessario che ricorrano contemporaneamente almeno due dei seguenti tre requisiti:

  1. La collaborazione si protrae da una durata superiore a 8 mesi nel corso di un anno solare;
  2. Il corrispettivo della collaborazione, anche se fatturato a più soggetti che siano riconducibili allo stesso centro di interessi, costituisce più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nel corso dello stesso anno solare;
  3. Il collaboratore dispone di una postazione fissa presso una delle sedi del committente (nella quale, presumibilmente, potrà operare concretamente attraverso mezzi a lui riservati).

Gli effetti. Stabilito il concetto della presunzione e, di contro, quello dei presupposti che fanno scattare la “falsa partita IVA”, rimane da comprendere quali siano gli effetti, distinguendo tra la presenza o meno di un progetto:

  1. Se il progetto è presente: nell’ipotesi in cui il progetto sia presente, necessario per poter qualificare il co.co.co., la partita IVA (che per presunzione di legge avrebbe dovuto celare la collaborazione coordinata continuativa) si trasforma in una co.co.pro. con partita IVA, applicandosi pertanto la disciplina delle co.co.pro.
  2. Se il progetto non è presente, la partita IVA falsa, cioè la co.co.co. per presunzione di legge, viene considerata quale rapporto dipendente a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto (se non si riesce a risalire a tale momento, si assume come data di decorrenza la data della prima fattura).
  3. Se il progetto c’è o manca, ma l’attività è svolta in maniera analoga a quella svolta dai lavoratori dipendenti, la collaborazione sarà da considerarsi come rapporto dipendente a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto (in mancanza, varrà la data della prima fattura).

Le eccezioni. Come anticipato, la disciplina di cui non opera in qualsiasi situazione concreta, ma è in grado di adattarsi alle singole fattispecie, prevedendo una grande ipotesi di esclusione, rappresentata dal rimedio fondamentale, legato alla prova contraria che il committente potrebbe fornire: in altri termini, il committente potrebbe dimostrare in maniera concreta che – nonostante le apparenze e il rispetto di almeno due dei tre presupposti sopra anticipati – non vi è alcun rapporto di collaborazione coordinata o di dipendenza, ma un vero e proprio rapporto di cooperazione tra professionisti.

La seconda gamma di esclusioni è rappresentata dall’esistenza contemporanea di una serie di requisiti: che la prestazione lavorativa sia connotata da competenze teoriche di “grado elevato”, ovvero da capacità tecniche e pratiche acquisite mediante significativi percorsi formativi nell’esercizio concreto di tale attività, e che sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo (ovvero, il reddito complessivo ottenuto attraverso la partita IVA) non inferiore ai 18.663 euro per il 2012 (soglia pari a un coefficiente di 1,25 volte il minimale per i contributi di artigiani e di commercianti).

La terza classe di esclusioni opera invece con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali subordinate a iscrizione in ordini o in registri, albi, ruoli o elenchi professionali: l’elenco completo degli ordini di riferimento sarà stabilito da un decreto del ministero del lavoro, in grado di fornire l’elenco di tali attività.

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